Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. decreto legislativo del 10 febbraio 2017 n. 29.
Con riferimento al decreto di cui all’oggetto, n. 29 del 10 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, ed agli oneri che dallo stesso scaturiscono per le imprese, per parte di competenza, sentito l’ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
Con l’articolo 6 del predetto decreto è stata introdotta la previsione di un obbligo, per gli operatori del settore dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), di comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti posti sotto il proprio controllo che eseguono le attività di cui al reg. n. 2023/06. La disposizione nasce dall’esigenza di creare un’anagrafica di settore e agevolare, di fatto, le attività di controllo, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia.
Infatti, i regolamenti n. 882/04 e n. 1935/04 prevedono l’effettuazione del controllo ufficiale sui materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti anche per quanto riguarda l’applicazione del regolamento n. 2023/06.
Alla luce di tali premesse, con l’articolo 6 del suddetto decreto è stato previsto che tutti gli operatori che effettuano attività di produzione, trasformazione, deposito e distribuzione di MOCA sono tenuti alla comunicazione di cui sopra.
Si fa presente, infine, che il distributore al consumatore finale e l’utilizzatore di MOCA, ossia colui che non opera alcuna trasformazione del prodotto ma si limita ad usarlo tal quale per la propria attività, sono stati esclusi dall’obbligo di comunicazione di cui sopra.
Il secondo comma del medesimo articolo 6, prevede, inoltre, l’ipotesi in cui l’attività posta in essere dall’operatore sia già soggetta a registrazione o a riconoscimento, ai sensi dei regolamenti n. 852/04 e n. 853/04, sancendo espressamente, nel caso di specie, per evitare un doppio processo di informazione, che la comunicazione possa essere contenuta direttamente nella SCIA che gli stessi sono tenuti a presentare, anche mediante un’integrazione della stessa.
Per adempiere all’obbligo di comunicazione, di cui al comma 1 del suddetto articolo 6, si allega, nuovamente, il modello condiviso con le regioni, per facilitare l’invio delle informazioni richieste. Si precisa, tuttavia, che eventuali comunicazioni già pervenute sotto altra forma saranno da ritenersi ugualmente valide.
Si rappresenta, infine, che i termini per adempiere le disposizioni del decreto in oggetto scadranno il prossimo 31 luglio.