Nota esplicativa – SCIA per attività di intermediazione – Linee guida applicative del reg. n. 2004/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.
Sono pervenute alla scrivente direzione generale richieste di chiarimento in merito alla necessità di presentare la planimetria dei locali per tutte quelle imprese che svolgono essenzialmente funzioni di intermediazione, scollegate dall’effettiva presenza di prodotti alimentari.
Nel merito si rappresenta quanto segue.
Ai sensi del reg. n. 852/04 ogni operatore del settore alimentare deve notificare all’autorità competente, ai fini della registrazione, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo, laddove per stabilimento si intende ogni unità dell’impresa alimentare, a sua volta definita come «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti» ( art. 3 del reg. n. 178/02).
Con la «guida all’attuazione di alcune disposizioni del reg. n. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari», emanata dalla Commissione europea il 16 febbraio 2009, è stato chiarito che anche l’impresa che opera nel campo dell’intermediazione commerciale, ossia che si occupa dei movimenti di prodotti alimentari tra fornitori e tra questi e dettaglianti – senza che ciò implichi necessariamente la manipolazione dei prodotti alimentari e neppure il loro stoccaggio presso la sede dell’impresa, la quale può essere costituita solo da un ufficio – è soggetta all’obbligo di registrazione.
L’attività di intermediazione rientra quindi pienamente nella definizione di impresa alimentare ogni qual volta connessa ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
Si tenga inoltre conto che il regolamento di esecuzione n. 931/11, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal reg. n. 178/02 per gli alimenti di origine animale, ha introdotto l’obbligo
di acquisizione, tra le informazioni obbligatorie di rintracciabilità, anche quella relativa alla proprietà della merce, ossia nome ed indirizzo del proprietario della stessa, qualora diverso dallo speditore o dal ricevente.
Tale introduzione obbligatoria è stata dettata dall’esperienza, la quale ha dimostrato che il concetto di «fornitore», così come previsto dal reg. n. 178/02, è risultato eccessivamente generico e passibile di differenti interpretazioni, in quanto riferibile, indistintamente, sia al proprietario che al detentore della merce. I prodotti, infatti, una volta esitati dallo stabilimento di produzione, possono subire vari passaggi sia di proprietà che logistici, pertanto il proprietario della merce può non coincidere con il detentore fisico della stessa.
Al proprietario della merce, il quale peraltro emette fattura per la stessa, seppure in nessun momento la detenga fisicamente, si attaglia perfettamente la definizione di impresa alimentare.
Per quanto sopra esposto, per tipologia di attività in esame, l’unità da registrare è rappresentata dalla sede degli uffici dove sono conservati i documenti commerciali; dunque sarà necessario che il titolare dell’impresa presenti la SCIA nel comune dove questi sono ubicati, dichiarando che trattasi di attività di intermediazione. Detta SCIA non sarà soggetta all’allegazione di planimetria né di dichiarazioni o ulteriore documentazione, per quanto stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma, per l’inizio attività degli stabilimenti di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, in quanto non sono applicabili i requisiti generali e specifici di igiene previsti dalla normativa vigente. Infatti, all’attività di intermediazione risultano applicabili unicamente gli obblighi di rintracciabilità, ritiro e richiamo, di cui al reg. n. 178/02.