Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 17-12-2009
Numero provvedimento: 14363
Tipo gazzetta: Nessuna

Quesito su istanza di autorizzazione alla tenuta dei registri di cantina presso CAA – Coldiretti autorizzati.

 

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito all’applicazione della tariffa dell’imposta di bollo (allegato A al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, sostituito dall’allegato al D.m. 20 agosto 1992) nel caso della presentazione delle istanze in oggetto, tendenti ad ottenere l’autorizzazione prevista ai sensi dell’art. 38, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del reg. n. 436/09 e dall’art. 15 del D.m. n. 768/94.

In particolare, codesto ente, ritenendole irregolari, ha precisato che le istanze in parola sono pervenute prive della marca da bollo da euro 14,62 nonché, in alcuni casi, prive anche della sottoscrizione da parte del responsabile CAA Coldiretti, a motivo della pretesa che le singole istanze degli operatori interessati dovrebbero essere comunque riconducibili ad un unico riconoscimento del CAA, quale soggetto abilitato alla tenuta delle scritture contabili.

Al riguardo, si fa presente che questa amministrazione centrale ha diramato specifiche disposizioni in merito al rilascio delle autorizzazioni in parola, in particolare con la circolare n. 5, prot. n. 17994 del 22 ottobre 1996 nonché, per quanto riguarda i CAA Coldiretti, con le note n. 31398 del 23 maggio 2005, n. 33534 del 28 novembre 2005 e n. 22805 dell’11 settembre 2006. Inoltre, codesti uffici sono stati posti a conoscenza degli specifici chiarimenti fomiti al CAA Coldiretti con nota n. 21857 dell’11 settembre 2006.

In proposito, si evidenzia quanto segue:

– al primo capoverso del punto n. 4.2.1. della circolare n. 5/96 è stato previsto che gli operatori interessati che intendano effettuare la tenuta dei registri presso un’impresa specializzata devono redigere un’apposita domanda in carta legale;

– con le note n. 31398 del 23 maggio 2005 e n. 33534 del 28 novembre 2005 è stato chiarito che i CAA Coldiretti devono essere individuati quali «imprese specializzate» ai sensi della richiamata norma comunitaria;

– con la nota n. 22805 dell’11 settembre 2006 è stato, tra l’altro, rappresentato che:

1) «appendice al mandato di assistenza», debitamente sottoscritto da entrambe le parti, costituisce l’equivalente della domanda prevista dal citato punto n. 4.2.1. della circolare n. 5/96;

2) che codesti enti, ai sensi della già richiamata norma comunitaria oggi vigente, provvedono, con atto espresso, ad autorizzare i singoli operatori «mandanti» alla tenuta dei registri presso l’impresa specializzata;

3) la permanenza delle disposizioni inerenti il rilascio dell’autorizzazione già fornite con la circolare n. 5/96.

– con la nota n. 21857 dell’11 settembre 2006 è stato, tra l’altro, rappresentato al CAA Coldiretti (e, per conoscenza, a codesti enti) che non è sufficiente la sottoscrizione, da parte dell’operatore interessato, dell’«appendice» sopra richiamata, poiché si rende necessario una preventiva, espressa autorizzazione rilasciata al titolare della cantina da parte di codesti enti.

Ciò premesso, nel condividere il parere di codesto ente, si fa presente che devono ritenersi applicabili al caso in esame le previsioni normative che inquadrano le istanze già citate tra quegli atti elencati dall’allegato A al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 (tariffa dell’imposta di bollo) – parte prima, art. 3, così come sostituita dal D.m. 20 agosto 1992 (importi aggiornati con D.m. 24 maggio 2005).

Pertanto, si ribadisce che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione per la tenuta dei registri di cantina presso l’impresa specializzata, in relazione alle singole istanze in parola, già debitamente sottoscritte da entrambe le parti (cioè dall’operatore interessato e dall’impresa specializzata - CAA Coldiretti), deve essere corrisposta l’imposta di bollo secondo le modalità previste dalla citata tariffa.