Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 27-09-2011
Numero provvedimento: 13285
Tipo gazzetta: Nessuna

Centro di intermediazione – Modalità di compilazione dei documenti di trasporto (DDT).

 

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine al quesito formulato dalla società che opera, quale commissionaria, l’acquisto di uve da vino dai viticoltori e le rivende al soggetto committente, trasformatore delle uve stesse in mosto di uve.

In particolare, avendo la richiedente ritenuto che sussistano le condizioni per derogare l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento (artt. 23 e 25, comma 1, lettera a), punto ii) del reg. n. 436/09), i chiarimenti richiesti riguardano le modalità di compilazione dei documenti di trasporto (DDT):

– emessi dal viticoltore (cedente) per scortare il trasporto di uve da vino, per distanze inferiori a 40 km, dal vigneto all’impianto di trasformazione (luogo di destinazione) del destinatario (cioè dal menzionato committente), eventualmente tramite vettori diversi dal destinatario incaricati dal viticoltore, posto che l’acquirente (cessionario) è la società in oggetto;

– emessi dalla società in oggetto (cedente) successivamente all’arrivo presso l’impianto di trasformazione (luogo di destinazione) delle uve, per documentare la cessione delle uve stesse al citato committente (cessionario).

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Si evidenzia, preliminarmente, che la compilazione dei DDT deve essere effettuata in conformità con la vigente disciplina fiscale (Dpr n. 472/96): pertanto, le relative richieste di chiarimenti devono essere indirizzate al competente ufficio dell’agenzia delle entrate.

Ciò in disparte, si fa presente che, sulla base della documentazione allegata alla nota in riferimento, questa amministrazione centrale è dell’avviso che, per il trasporto delle uve dal vigneto all’impianto di vinificazione, non sussista la deroga prevista dall’art. 25, comma 1, lettera a), punto ii) del reg. n. 436/09.

Infatti, la disposizione in parola, che, in quanto derogatoria del principio generale stabilito dal precedente art. 23, deve essere applicata in osservanza del significato letterale, impone che il trasporto sia diretto ad un «impianto di vinificazione», circostanza che non si verifica nel caso di specie essendo le uve trasformate in mosto di uve.

Più in generale, ai fini della tracciabilità, si fa presente che la documentazione sopra citata non sembra rispecchiare i reali rapporti commerciali esistenti fra le parti.

In proposito, si evidenzia che, dall’esame della documentazione trasmessa, non emerge alcun rapporto commerciale tra il viticoltore e la società committente, ragion per cui né il viticoltore ha il titolo per consegnare ad essa società le proprie uve né quest’ultima ha titolo per riceverle dal viticoltore.

Inoltre, non può darsi nemmeno l’ipotesi della consegna delle uve presso lo stabilimento della società committente, sempre da parte del viticoltore, alla società in oggetto, posto che quest’ultima non ha la disponibilità di alcun impianto di ricezione e trasformazione delle uve.

Si aggiunge che, nel caso dell’ipotizzata vendita «a blocco», in cui le uve sono cedute ancora sulla pianta, è evidente che l’unica figura titolata alla effettuazione del trasporto (direttamente o tramite altri per suo conto) e della consegna delle uve è la società in oggetto (il viticoltore potrebbe, se del caso, essere incaricato del mero trasporto delle uve).

Peraltro, nemmeno sembra congrua l’emissione di un secondo documento per la vendita delle uve dal commissionario al committente, posto che, in esso, da una parte, si fa riferimento ad un eventuale trasporto e ad un eventuale vettore non realmente esistiti e, dall’altra, non sembrano riportati gli elementi relativi al DDT con il quale è avvenuto l’originario trasporto, con il conseguente rischio di documentare quantitativi di uve introdotti nello stabilimento diversi da quelli effettivamente lavorati.

Va considerato, infine, che la società in oggetto opera una particolare fattispecie di attività di intermediazione delle uve, vale a dire l’acquisto e successiva fornitura, in esclusiva, di uve da vino per il committente e che, in tal senso, può costituire, ottemperando ai requisiti e ponendo in essere gli adempimenti previsti dal D.m. 30 giugno 1995, un «centro di intermediazione» presso la società vinicola committente.

Pertanto, si precisa che, verso il citato centro, dovranno confluire esclusivamente i trasporti delle uve da vino destinati ad essere ceduti dal commissionario al committente (per la successiva trasformazione in mosto di uve), essendo i predetti trasporti comunque scortati dal documento di accompagnamento Mod. IT.