Chiarimenti sul termine «vino» di cui all’art. 27.1 del reg. n. 889/08 e dell’art. 8.1.4 del D.m. n. 18354/09.
Si fa riferimento alla nota n. 120/11 FP/vr del 2 dicembre 2011 con la quale codesta federazione ha chiesto chiarimenti sulla corretta interpretazione delle frasi:
1) «ad eccezione del vino», di cui all’art. 27.1 del reg. n. 889/08 e
2) «vino e prodotti ottenuti da vino di agricoltura biologica», di cui al punto 1.4, art. 8, del D.m. n. 18354 del 27 novembre 2009.
A tal proposito si comunica che, in entrambi i casi, il termine vino è da riferirsi a tutti i prodotti del settore del vino di cui all’allegato l parte XII del regolamento n. 1234/07.