Etichettatura grappa – Indicazione del nome di due vitigni.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto ufficio ha chiesto l’avviso di questa amministrazione centrale in ordine alla possibilità di utilizzare nell’etichettatura di una grappa, ottenuta dal taglio di due grappe monovitigno, il nome di due vitigni.
AI riguardo, si ritiene che le disposizioni dell’articolo 18, comma 2, lettera b (Etichettatura - riferimento a non più di due vitigni) del Dpr 297/97, consentono il riferimento a non più di due vitigni nella denominazione di vendita di grappe ed acquaviti, qualora le stesse siano state ottenute dalla distillazione di materie prime provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni e non certamente dall’assemblaggio di grappe monovitigno.
A tal uopo, l’articolo 15, comma 1, del citato Dpr, pur ammettendo la miscelazione o assemblaggio fra grappe che differiscano tra loro, consente per le stesse solo la presenza della denominazione «grappa». Ne consegue che non sono ammesse ulteriori specificazioni, compresa quella riguardante l’indicazione di due vitigni.
Quanto sopra si rappresenta per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza.