Quesiti etichettatura grappe e acquaviti d’uva.
Con riferimento alla nota prot. n. 10897 del 16 luglio 2014 si trasmettono le risposte, condivise con il competente ufficio della PQA, ai quesiti proposti da codesto dipartimento.
1° quesito. L’uso delle denominazioni delle Indicazioni geografiche delle bevande spiritose può comparire in etichetta solo se la distillazione delle materie prime utilizzate per la produzione di tali bevande spiritose avvenga nella zona geografica specificata. Il termine denominazione utilizzato nell’articolo 18 del Dpr n. 297/97 è da intendersi riferito alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, per le quali lo scrivente ufficio sta procedendo alla definizione delle schede tecniche e alla notifica comunitaria.
Il riferimento al nome di un vino DOP/IGP è consentito nella misura in cui le materie prime da sottoporre a distillazione sono conformi al relativo disciplinare di produzione dei vini, mentre le operazioni di distillazione devono avvenire in un’area delimitata solo nel caso si tratti di una bevanda spiritosa recante un’indicazione geografica (IG) (allegato III del reg. n. 110/08), secondo le specifiche disposizioni previste nella scheda tecnica di produzione della bevanda spiritosa IG.
2° quesito. Nella fattispecie proposta le denominazioni di vendita indicate possono ritenersi regolari.
3° quesito. Tecnicamente una grappa ottenuta da materie prime provenienti da uve regolarmente utilizzate per la produzioni di vini a DOP/IGP potrà recare in etichetta il riferimento ai nomi di vini DOP/IGP nel rispetto della scheda tecnica della IG ‘Grappa’ approvata con il D.m. 1° agosto 2011. Alla luce dell’articolo 16 (protezione delle indicazioni geografìche) del reg. n. 110/08 si ritiene che, per scheda tecnica della IG ‘Grappa’, debba valere il divieto all’uso di nomi DOC, DOCG e IGT contenenti in tutto o in parte le seguenti indicazioni geografiche presenti nell’allegato III del reg. n. 110/08: ‘Grappa Piemontese/Grappa del Piemonte’, ‘Grappa lombarda/Grappa della Lombardia’, ‘Grappa trentina/Grappa del Trentina’, ‘Grappa friulana/ Grappa del Friuli’, ‘Grappa veneta/Grappa del Veneto’, ‘Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige’, ‘Grappa siciliana/Grappa di Sicilia’, ‘Grappa di Barolo’, ‘Grappa di Marsala’.
Tale avviso sarà inserito in una prossima modifica della scheda tecnica della IG ‘Grappa’.
4° quesito. Sì, la disposizione è da intendersi nel senso che è vietato, per la denominazione di vendita, l’utilizzo contemporaneo di più riferimenti (vitigni, due vitigni, nome di un vino DOP/IGP).
5° quesito. La definizione «distillato di uva», alla luce della vigente normativa europea, può considerarsi superata.
6° quesito. Non è consentito. Nel caso di specie si attira l’attenzione sul fatto che si tratta di acquavite di uva (appartenente alla categoria 9. «acquavite di frutta» dell’allegato II del reg. n. 110/08), quindi di un frutto che non subisce vinificazione e non può rimandare al nome del vino. In una Grappa (che è acquavite di vinaccia, categoria 6 dell’allegato II del reg. n. 110/08) che riporta il nome di un vino DOP/IGP le vinacce vengono ottenute dal processo di vinificazione avvenuto secondo un disciplinare.
7° quesito. Stante le acquaviti di vino IG attualmente riconosciute, non è consentito.
Si riportano i quesiti pervenuti:
1° quesito. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 18 del Dpr n. 297/97, la grappa e le acquaviti d’uva possono riportare il riferimento a uno o due vitigni e al nome di un vino a DOC, DOCG o lGT. Il successivo comma 4, lett. a), tuttavia, nel caso in cui la grappa riporti nella denominazione di vendita il nome di uno o due vitigni, vieta l’uso delle indicazioni geografiche previste per le bevande
spiritose che accompagnano i nomi dei vitigni o dei vini DOC, DOCG o IGT, qualora le grappe siano distillate al di fuori delle aree geografiche cui fanno riferimento le «denominazioni» stesse.
II termine «denominazioni» citato alla fine del comma 4, lettera a), pertanto, deve intendersi riferito alle sole indicazioni geografiche delle bevande spiritose o anche ai nomi dei vini DOC, DOCG o IGT da cui provengono le materie prime? In altri termini: il riferimento al nome di un vino DOP/IGP, da solo o congiunto con il nome di un vitigno, è vietato qualora le operazioni di distillazione avvengono al di fuori dell’area delimitata dal relativo disciplinare di produzione?
2° quesito. Una grappa è stata ottenuta nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 16 del Dpr n. 297/97 per l’utilizzo di una indicazione geografica per le bevande spiritose (ad es. Grappa friulana/Grappa del Friuli) e da materie prime provenienti da uve utilizzate per la produzione di un vino a DOP/IGP (ad es. vinaccia di uva utilizzata per la produzione di DOC Collio).
Al riguardo, possono ritenersi regolari le denominazioni di vendita recanti, in modo congiunto, sia l’indicazione geografica delle bevande spiritose sia il nome del vino DOP/IGP (ad es. utilizzare congiuntamente «Grappa del Friuli - Collio» o «Grappa friulana- Collio»)?
3° quesito. Una grappa è stata ottenuta da materie prime provenienti da uve regolarmente utilizzate per la produzione di vini a DOP/IGP che contengono un riferimento ad una regione (ad esempio: Friuli Grave, Friuli Latisana, Friuli Aquileia, Friuli Annia, Friuli Colli Orientali, Friuli Isonzo), ma non è stata distillata nel territorio della regione stessa (Friuli-Venezia Giulia).
In tal caso è possibile indicare nell’etichettatura della grappa i riferimenti ai predetti nomi di vini DOP/IGP o, al contrario, non è consentito, trovando limitazione nelle prescrizioni di cui all’art 16, comma 1, lettera c), del Dpr n. 297/97 e nella protezione assicurata all’indicazione geografica (Grappa friulana/Grappa del Friuli) dall’art. 16 del reg. n. 110/08?
4° quesito. La disposizione dell’allegato A, paragrafo 2, lettera h), punto 2) del D.m. 1° agosto 2011, prevede che «... per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti a) (cioè ad un vitigno), b) (cioè a due vitigni), c) (cioè al nome di un vino DOP/IGP), deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita».
Tale disposizione, pertanto, deve intendersi nel senso che è vietato l’utilizzo contemporaneo del nome di un vino DOP/IGP e del nome di uno o più vitigni (ad esempio una grappa non può riportare il riferimento al nome del vino DOP «Collio» ed al vitigno «Chardonnay» anche qualora sia stata ottenuta da materie prime provenienti da uve utilizzate per la produzione di un vino DOP «Collio Chardonnay»)?
5° quesito. Il D.m. 3 novembre 1988, che non risulta essere stato esplicitamente abrogato da norme successive, all’art. 1, comma 2, definisce l’«...acquavite o distillato di uva come il prodotto ottenuto dalla distillazione del mosto fermentato di uve fresche in presenza delle parti solide dei grappoli».
La denominazione «distillato d’uva» deve considerarsi tuttora ammessa per un’acquavite d’uva ottenuta conformemente ai requisiti oggi stabiliti dalle pertinenti norme del reg. n. 110/08 (in particolare dall’allegato II, punto 9) e del Dpr n. 297/97?
6° quesito. Analogamente alla grappa, un’acquavite d’uva è stata ottenuta da materie prime utilizzate per la produzione di un vino a DOP/ IGP, ma è stata distillata al di fuori dell’area delimitata dal disciplinare di produzione della DOP/ IGP interessata.
È consentito riportare il nome di un vino DOP/IGP da cui provengono le materie prime, da solo o congiunto con il nome di un vitigno menzionato nella specifica tipologia presente nel relativo disciplinare (ad esempio acquavite d’uva «Collio» o «Collio Chardonnay») ovvero deve ritenersi non consentito ai sensi dell’art, 18, comma 4, del Dpr n. 297/97?
7° quesito. È consentito utilizzare il riferimento al un nome del vino a DOP/IGP nel caso in cui un’acquavite di vino sia stata ottenuta dalla distillazione del suddetto vino e, in tal caso, la distillazione deve essere effettuata all’interno dell’area delimitata dal relativo disciplinare di produzione?