Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 12-06-2014
Numero provvedimento: 3580
Tipo gazzetta: Nessuna

Utilizzo della denominazione «aceto di uva».

 

Con riferimento al quesito in oggetto (nota n. 8699 del 30 maggio 2014) si rappresenta quanto segue. Da una lettura integrata della denominazione degli aceti (legge 20 febbraio 2006, n. 82, articolo 16) e delle definizioni di vino ed aceto di vino (regolamento n. 1308 del 17 dicembre 2013, allegato VII parte II) si evidenzia che la differenza fra aceto di uva ed aceto di vino risiede nella materia prima che viene sottoposta ad acetificazione.

In particolare la denominazione di «aceto di uva» è riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini derivati da uva idonea al consumo umano diretto.

La denominazione di «aceto di vino» è riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di vino ovvero, del prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve che rispetti le caratteristiche previste nell’allegato VII parte II del citato regolamento n. 1308/13, quali tra l’altro l’essere ottenuto da uve atte alla vinificazione, l’aver subito pratiche enologiche ed avere un titolo alcolometrico effettivo minimo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 16 della legge n.82 già citata, i vini destinati all’acetificazione devono avere un contenuto in acido acetico non superiore a 8 grammi per litro.

Per quanto attiene le condizioni restrittive da applicare in azienda per poter definire in etichetta un prodotto aceto di uva si rimanda alle norme richiamate dalla legge n. 82 del 20 febbraio 2006 nonché alla normativa generale sulla tracciabilità della materia prima.