Richiesta chiarimenti alcol di origine agricola.
Si fa riferimento alla mail del 28 marzo u.s., con la quale codesta agenzia ha richiesto chiarimenti in merito alla commercializzazione di alcol puro di «origine agricola» con una gradazione pari a 90% voI, indicando in etichetta «alcol di origine agricola ottenuto da materie prime scelte, ideale per la preparazione di liquori e pasticcerie».
Al riguardo si fa presente che la produzione delle bevande spiritose è disciplinata dal regol mento n. 110/08, che prescrive all’articolo 3 par. 1: «...per la preparazione delle bevande spiritose l’utilizzo esclusivo di alcol etilico di origine agricola ai sensi dell’allegato I». Nel medesimo allegato I sono declinate le caratteristiche che deve possedere l’alcol per la produzione di bevande spiritose compresa la loro aromatizzazione. In particolare la norma prescrive una gradazione alcolometrica minima pari al 96% voI. La produzione di tali bevande è quindi rigidamente disciplinata e gli stabilimenti di produzione, anche nel caso in cui utilizzino prodotti semilavorati, debbono rispettare quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria.
Pertanto, il prodotto indicato nella sopra richiamata mail non può essere utilizzato per la produzione di «bevande spiritose» né tantomeno può essere commercializzato riportando in etichetta l’indicazione al suo impiego per la «preparazione di liquori», anche nel caso di produzione «domestica/privata».
Per quanto concerne, invece, l’utilizzo di alcol per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari, bevande analcoliche e prodotti semilavorati, il regolamento n. 1334/08, che disciplina la materia, non pone limiti particolari alle caratteristiche dell’alcol di partenza, salvo quanto altrimenti disposto dal regolamento n. 110/08 per la produzione e l’aromatizzazione delle bevande spiritose.
Infine, si evidenzia che per quel che riguarda l’alcol etilico di origine agricola (allegato I, parte XXI del regolamento n. 1308/13 che abroga il regolamento n. 1234/07), tale sostanza viene classificata con i codici doganali: NC 22071000 - alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico uguale o superiore all’80%; NC 22089091- 22089099 alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico inferiore all’80%.
Pertanto, l’utilizzo di tale alcol è valido in tutti i contesti, salvo dove diversamente prescritto come nel caso delle bevande spiritose.