Applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento delegato n. 2018/273.
Ad integrazione della nota n. 4182 del 24 luglio 2018 della scrivente, di pari oggetto, si trasmette l’unita nota Ares (2018) 3929745 del 24 luglio 2018 della Commissione UE pubblicata sul sito circa in data 27 luglio u.s.
La nota chiarisce le condizioni di esenzione da applicarsi alla casistica di cui al regolamento delegato n. 2018/273, articolo 9, paragrafo 1, lettera a).
In particolare, l’inciso «...senza cambiamento di proprietario...» è da considerarsi come un caso di deroga dall’obbligo di emissione del documento di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli e non come condizione per l’applicazione di tale deroga.
Il caso del trasporto di prodotti vitivinicoli «senza cambiamento di proprietario» (previsto già all’articolo 25, lettera a) punto iv) secondo trattino del regolamento n. 436/09), costituisce, dunque, uno dei tre casi di deroga dall’obbligo di emissione del documento di accompagnamento, unitamente al trasporto di prodotti vitivinicoli dal vigneto ai locali di vinificazione (art. 25, lettera a), punti i) e ii) del regolamento n. 436/09), e al trasporto di prodotti vitivinicoli tra due locali della stessa impresa (art. 25, lettera a), punto iv) primo trattino, del regolamento n. 436/09) o tra i locali appartenenti ad un gruppo di produttori.
Tale interpretazione, va difatti nella direzione voluta dalla nuova normativa unionale, cioè di mantenere le precedenti deroghe, tra cui quella per il trasporto di prodotti vitivinicoli diversi dall’uva effettuati nel quadro di lavorazioni per conto terzi.