Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 03-10-2018
Numero provvedimento: 5129
Tipo gazzetta: Nessuna

Articoli 8 e 9 del regolamento delegato n. 2018/273.

 

Si fa riferimento alla nota n. 15921 del 17 settembre 2018, di pari oggetto, con la quale codesta direzione ha trasmesso alla scrivente, per il seguito di competenza, la nota di FEDER-DOC prot. n. 331/18 del 27 luglio 2018, con cui si richiedono chiarimenti e interpretazioni relativamente agli articoli 8 e 9 del regolamento delegato n. 2018/273.

Al riguardo, nel richiamare la precorsa corrispondenza relativa all’argomento di cui trattasi, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 8 del regolamento delegato stabilisce la tipologia dei trasporti che devono obbligatoriamente essere scortati da un documento di accompagnamento, ossia individua i soggetti che lo devono emettere.

L’articolo 9 elenca le esenzioni relativamente all’obbligo del documento di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli di cui al precedente articolo 8.

Di conseguenza, il trasporto dal rivenditore al consumatore, non essendo presente tra i casi obbligati di cui all’articolo 8, si considera esente dal documento di accompagnamento.

Inoltre, in riferimento all’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), si conferma quanto già riportato nelle note della scrivente prot. n. 4182 del 24 luglio 2018 e n. 4410 del 7 agosto 2018, ossia che «il caso del trasporto di prodotti vitivinicoli "senza cambiamento di proprietario" (previsto già all’articolo 25, lettera a) punto iv) secondo trattino del regolamento n. 436/09), costituisce, dunque, uno dei tre casi di deroga dall’obbligo di emissione del documento di accompagnamento, unitamente al trasporto di prodotti vitivinicoli dal vigneto ai locali di vinificazione (art. 25, lettera a), punti i) e ii) del regolamento n. 436/09), e al trasporto di prodotti vitivinicoli tra due locali della stessa impresa (art. 25, lettera a), punto iv) primo trattino, del regolamento n. 436/09) o tra i locali appartenenti a un gruppo di produttori».

Pertanto, nel caso del trasporto di uve dal vigneto ai locali di vinificazione CON o SENZA cambiamento di proprietario, lo speditore è sempre esentato dall’obbligo di emissione del documento di accompagnamento previsto dall’articolo 8 del regolamento delegato n. 2018/273, sempre nei limiti della distanza totale da percorrere non superiore ai 70 km, esclusivamente all’interno del territorio nazionale.

Infine, il medesimo articolo 9, paragrafo 1, lettera a), non prevede l’obbligo di una comunicazione preventiva alle autorità competenti per territorio.