Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 25-05-2016
Numero provvedimento: 2426122
Tipo gazzetta: Nessuna

Indicazioni sui registri per le operazioni di distillazione.

 

Con comunicazione Ares(2016)905830 del 22 febbraio 2016 è stata chiesta conferma dell’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 41, lettera g), del regolamento n. 436/09 per quanto riguarda gli obblighi imposti ai produttori di vino in relazione alla tenuta di registri di cantina, di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/13. In particolare si desidera sapere quali manipolazioni vadano indicate nei registri in relazione alle operazioni di distillazione.

A tale proposito posso confermare che, nel caso di cui trattasi, la menzione «distillazione», di cui al succitato articolo 41, si riferisce esclusivamente alla natura e ai quantitativi dei prodotti vitivinicoli destinati alla distillazione e alla consegna in distilleria. Le informazioni richieste in questo caso si limitano a quelle previste per la compilazione del documento di accompagnamento di cui all’articolo 23 del regolamento n. 436/09.

Di tale adempimento si deve tenere conto fatti salvi gli obblighi specifici a carico del distillatore, conformemente alla legislazione applicabile in tale ambito, in particolare quella relativa ai depositi fiscali di cui alla direttiva 118/08 del Consiglio del 16 dicembre 2008.