Vini DOC/DOCG – Indicazione della menzione «Superiore».
Si riscontra la nota sopra indicata, con la quale codesto servizio provinciale ha chiesto dei chiarimenti in merito alla designazione e presentazione dei vini a DOC/DOCG nei cui disciplinari di produzione è prevista la tipologia «Superiore», in particolare per quanto riguarda la posizione della stessa menzione rispetto al nome della denominazione d’origine ed alla menzione specifica tradizionale «Denominazione di Origine Controllata e Garantita» o «Denominazione di Origine Controllata».
AI riguardo, si fa presente che per la fattispecie considerata della DOC «Barbera d’Alba», nonché per analoghe denominazioni i cui disciplinari non contemplino disposizioni più restrittive, la menzione «Superiore» può essere regolarmente apposta sia immediatamente dopo la menzione «Denominazione di Origine Controllata e Garantita» (oppure «Denominazione di Origine Controllata»), sia immediatamente prima di detta menzione, subito dopo il nome della DOCG o DOC.
Pertanto, entrambi gli esempi di cui alla nota in riferimento, sotto riportati, sono da ritenersi corretti:
Barbera d’Alba
Denominazione di Origine Controllata
Superiore
2012
Barbera d’Alba
Superiore
Denominazione di Origine Controllata
2012
Invece, nei casi in cui la menzione «Superiore» costituisca parte integrante del nome della denominazione (es. DOCG «Barbera del Monferrato superiore»), non può ritenersi corretta la prima soluzione sopra prospettata, bensì soltanto la seconda. Inoltre, è ovviamente corretta la soluzione con l’intero nome della denominazione (contenente la menzione «Superiore») scritta sullo stesso rigo: «Barbera del Monferrato Superiore».
Infine, nei casi in cui i disciplinari contemplino specifiche disposizioni limitative per l’indicazione della citata menzione in etichettatura, ovvero di altre menzioni o indicazioni, occorre rispettare scrupolosamente tali disposizioni.