Chiarimenti etichettatura vini spumanti.
Si riscontra alla nota sopra indicata con la quale codesta ditta, con riferimento all’argomento in oggetto, ha chiesto se possa considerarsi «produttore giuridico» di cui all’articolo 56, par. 1, del reg. n. 607/09, il soggetto che, pur non essendo proprietario del vino base (destinato ad essere elaborato spumante), fa comunque elaborare per proprio conto, previo apposito contratto, presso altra ditta del vino spumante che acquista poi confezionato.
Al riguardo, si ritiene che per la fattispecie considerata il soggetto che stipula un contratto (ai fini dell’elaborazione per proprio conto del vino base in spumante presso altro soggetto) debba necessariamente essere il proprietario del vino base e, pertanto, lo stesso soggetto non può essere considerato «produttore» ai sensi dell’articolo 56, par. 1, del reg. n. 607/09, dal momento che acquista il vino spumante già elaborato e confezionato da altro soggetto.
In altri termini, al fine di essere considerata «produttore», codesta ditta dovrebbe acquistare preventivante il vino base, da far poi elaborare per proprio conto presso l’altra ditta.
Tuttavia, ad ogni buon fine, si rappresenta che, ai sensi dell’art. 119, par. 1, lett. e, del reg. n. 1308/13, qualora codesta ditta lo ritenga, può indicare in etichetta soltanto il nome del «venditore». Ciò anche in considerazione del fatto che non è stata adottata a livello nazionale la norma generalizzata per rendere obbligatoria l’indicazione del produttore (ai sensi dell’art. 56, par. 3, del reg. n. 607/09), ma allo stato attuale soltanto nell’ambito del disciplinare della DOP «Asti».