Richiesta chiarimento in merito alla dolcificazione di partite di vino DOP certificate.
Si fa riferimento al quesito relativo all’argomento in oggetto posto con nota del 3 febbraio 2012 dall’ufficio di Bari – sede distaccata di Lecce – di codesto ispettorato, con il quale in particolare è stato chiesto se le partite di vino DOP già certificate possono essere sottoposte alla pratica della dolcificazione, qualora lo consenta il relativo disciplinare di produzione ed alle condizioni previste dal reg. n. 606/09, all. I D, e dalla normativa nazionale applicativa in materia di dolcificazione (D.m. 30 luglio 2003, allegato 1).
AI riguardo, posto che la pratica in questione, ai sensi della citata normativa comunitaria, deve essere effettuata nella regione in cui è stato elaborato il vino o in una zona situata nelle immediate vicinanze (ovvero nella zona di vinificazione descritta all’articolo 5 dei relativi disciplinari, tenendo conto delle eventuali deroghe), lo scrivente ritiene che, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari, la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di vini DOP non esclude la possibilità di effettuare la pratica stessa per le partite di vino DOP già certificate.
Ciò posto, considerato che la stessa pratica è tale da determinare una variazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche dei relativi vini, lo scrivente ritiene che la partita ottenuta dalla dolcificazione:
– debba comunque rientrare nell’ambito di uno dei tipi di prodotto relazionati al tenore zuccherino residuo contemplati dallo specifico disciplinare;
– debba essere sottoposta ad un nuovo esame analitico e organolettico.
Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali per i produttori interessati e per gli enti ed organismi preposti alla gestione ed al controllo delle produzioni in questione, lo scrivente ritiene che, limitatamente all’espletamento degli esami chimico-fisici, possa utilmente essere seguita l’analoga procedura di autocertificazione prevista dall’art. 2, comma 2, del citato D.m. 11 novembre 2011 per gli assemblaggi delle partite certificate.
In tal senso, per la partita oggetto della dolcificazione deve essere prodotta, a cura del detentore entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione di tale pratica, alla competente struttura di controllo apposita autocertificazione, sottoscritta dall’enologo di cui alla legge n. 129/91 – o di altro tecnico abilitato all’esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consente l’effettuazione delle determinazioni analitiche appresso indicate – responsabile del processo di dolcificazione, che attesti per la relativa partita i parametri chimico-fisici stabiliti dall’articolo 26 del regolamento n. 607/09 e di quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione».