Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 03-05-2013
Numero provvedimento: 10708
Tipo gazzetta: Nessuna

Contestazioni amministrative – Richiesta chiarimento iI merito all’applicazione dall’art. 25, comma 1 del D.lgs. n. 61/10 (ora legge n. 238/16).

Si fa riferimento alla nota n. 39/13/C del 7 marzo 2013, con la quale codesta società ha chiesto un parere in merito all’applicazione dell’art. 25 del D.lgs n. 61/10 ed, in particolare, relativamente all’applicabilità della diffida ad adempiere ad entrambe le fattispecie illecite previste dal primo, comma della norma in esame.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che il primo capoverso del comma 1 dell’art. 25 citato prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni inerenti a mancati adempimenti di prescrizioni e obblighi impartiti dall’autorità pubblica all’organismo di controllo. Al riguardo, si è del parere che i precetti cui fa riferimento la norma in esame siano da ricondursi essenzialmente alle disposizioni previste nei decreti di autorizzazione rilasciati agli organismi di controllo, ovvero contenute nei piani di controllo e nei tariffari. In altri termini, si ritiene che l’art. 25, comma 1, primo capoverso del D.lgs n. 61/10 sanzioni le inadempienze relative a specifici obblighi previsti dalle disposizioni contenute negli atti sopra citati.

Di contro, il secondo paragrafo della medesima disposizione in esame prevede una sanzione per le strutture di controllo che continuino a svolgere attività incompatibile con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio già ottenuto.

In tal caso, a parere di questa amministrazione, la norma si riferisce ad una serie di disposizioni generali relative all’organizzazione ed al comportamento della struttura di controllo (si pensi alla norma tecnica UNI CEI n. 45011 – requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione); si ritiene, pertanto, che tale norma sia riferita a tutti quei comportamenti irregolari che possono essere successivamente corretti e, di conseguenza, ad una serie di violazioni da considerarsi sanabili attraverso l’istituto deIla diffida, che rientra tra i poteri ablatori che l’amministrazione può applicare nell’esercizio dell’attività amministrativa.

L’esercizio di tale potere comporta, infatti, l’inibizione di un determinato comportamento non consentito dall’ordinamento giuridico. Pertanto, l’applicazione della diffida va connessa precipuamente ad un comportamento non conforme posto in essere dal soggetto interessato al quale, piuttosto che l’immediata applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il legislatore ha scelto di collegare un semplice richiamo ad adempiere (la diffida, appunto) entro un determinato termine, in quanto si tratta di un comportamento irregolare che può essere sanato con una successiva condotta rispondente a quanto prescritto.

Pertanto appare evidente la diversa finalità delle sopracitate norme sanzionatorie, connessa soprattutto al comportamento tenuto dall’organismo di controllo ed accertato in sede di vigilanza sullo stesso.