Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 21-07-2011
Numero provvedimento: 10179
Tipo gazzetta: Nessuna

Vinificazione ed imbottigliamento in conto lavorazione.

Si fa riferimento alla nota sopra emarginata, di pari oggetto, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di effettuare operazioni di vinificazione ed imbottigliamento in conto lavorazione di vini DOP/IGP, intercorrenti fra da due aziende ambedue situate nella zona delimitata dal relativo disciplinare.

In particolare, codesta federazione ha specificato che la prima azienda coltiva i vigneti e raccoglie le uve e l’altra effettua per conto della prima le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento, provvedendo affinché le singole partite siano gestite separatamente, fisicamente e contabilmente, anche per quanto riguarda i sottoprodotti della vinificazione.

Al riguardo, si fa presente che questo ispettorato non ravvisa particolari motivi ostativi rispetto alla prassi sopra descritta, posto che, sul piano della generalità, l’art. 22, comma 1, lettera a), del reg. n. 436/09, prevede che, con riferimento al campo di applicazione del titolo III del regolamento stesso, vale a dire lo specifico ambito degli obblighi di emissione dei documenti di accompagnamento e di tenuta dei registri dei prodotti vitivinicoli, è produttore sia colui che trasforma sia colui che fa trasformare le uve, i mosti o il vino nuovo in fermentazione in vino.

(omissis)

Resta inteso che sono fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale del settore vitivinicolo, al fine di assicurare la piena rintracciabilità dei prodotti vitivinicoli di rispettiva pertinenza dei soggetti fra cui ricorre il rapporto di lavorazione per conto.