Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 31-07-2012
Numero provvedimento: 21414
Tipo gazzetta: Nessuna

Attività di vigilanza – Applicazione sanzione ex art. 118-sexvicies, punto 1, lett. D) del reg. n. 1234/07 (ora reg. n. 1308/13).

Si fa riferimento alle problematiche prospettate con le note n. 1842 del 1° febbraio 2012 e n. 12816 del 17 luglio 2012, relative al seguente quesito:

1) Se l’indicazione riportata nei piani delle verifiche e dei controlli per i vini a DO – scheda «imbottigliatore» sotto la voce attività di controllo «verifica del corretto uso della DO nei sistemi di chiusura e di etichettatura, nonché verifica dell’utilizzo di recipienti ammessi dai disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria» – che in caso di accertamento di irregolarità prevede una segnalazione di non conformità grave – comporti l’applicazione dell’art. 24, comma 1 del D.lgs n. 61/10, in particolare per l’accertata omissione dell’indicazione della dicitura «Prodotto in Italia».

Al riguardo, si deve evidenziare che gli organismi di controllo sono tenuti a verificare, nel rispetto dei piani di controllo e della normativa comunitaria e nazionale – nella fattispecie nei confronti dell’imbottigliatore – tutte le indicazioni riportate sulle etichette e sui sistemi di chiusura ed, in caso di accertata irregolarità, a segnalare una non conformità grave, determinando di conseguenza la susistenza della violazione di cui all’art. 24, comma 1 del D.lgs n. 61/10. Pertanto, nel caso specifico, la mancata dicitura «Prodotto in Italia» in etichetta è da ritenersi una «non conformità grave», rientrante quindi nella sfera di applicazione del citato D.lgs n. 61/10.