Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 07-04-2017
Tipo gazzetta: Nessuna

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 1308/13 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato n. 2016/1149 e di esecuzione n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Modificata dalla Circolare AGEA n. 28280 del 30 marzo 2018.

Campo di applicazione e definizioni

La presente circolare definisce le modalità operative per la misura della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti a decorrere dalla campagna 2017/2018, conformemente al regolamento n. 1308/13, ed in ossequio alle disposizione emanate col D.m. n. 1411 del 3 marzo 2017.

Alla luce del predetto decreto ministeriale, con la presente circolare si definiscono le modalità ed i criteri che gli organismi pagatori in indirizzo devono seguire per la presentazione delle domande, per i controlli e per l’erogazione dei premi.

Gli organismi pagatori possono delegare l’esecuzione delle attività disciplinate dalla presente circolare, nel rispetto della pertinente regolamentazione comunitaria.

La presente sostituisce la precedente circolare ACIU.2008.1497 del 17 ottobre 2008 nonché la circolare ACIU.2016.179 del 31 marzo 2016. Entrambe sono abrogate.

All’interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

• ministero: il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – direzione generale delle politiche internazionali e dell’unione europea;

• regioni: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

• autorità competenti: il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le provincie autonome ed il servizio fitosanitario nazionale e regionale di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 214/05;

• AGEA: AGEA coordinamento;

• OP: organismo pagatore competente;

• PNS: programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 39 e ss del regolamento n. 1308/13;

• dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative;

• regolamento: il regolamento n. 1308/13;

• regolamento delegato: il regolamento 2016/1149;

• regolamento di esecuzione: il regolamento 2016/1150;

• SIAN: sistema informativo agricolo nazionale;

• schedario viticolo: strumento previsto dall’art. 145 del regolamento n. 1308/13 e dal regolamento CE applicativo della Commissione n. 436/09, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS);

• CUAA: codice unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

• CAA: centri autorizzati di assistenza agricola, a cui gli organismi pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;

• azienda: il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore agricolo per l’esercizio della propria attività;

• produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell’Autorità competente per motivi fitosanitari;

• reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;

• infestazione: processo di deperimento causato da organismi nocivi da quarantena di cui alla direttiva 29/00 e successive modifiche e riportate all’allegato III del D.m. n. 1411 del 3 marzo 2017.

• azione: singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell’allegato II al D.m. n. 1411/2017 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);

• attività: riconversione varietale, la diversa ricollocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr. regolamento n. 1308/13 articolo 46 comma 3 lettera a), b), c) e d);

• operazione: azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr. articolo 1 comma 3 del regolamento delegato).

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell’aggiornamento e della coerenza con le domande rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l’organismo pagatore competente, o presso l’ufficio della regione competente, individuato sulla base della sede legale dell’azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all’atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal D.m. 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

Disposizioni di carattere generale e soggetti coinvolti

In applicazione dell’articolo 46 del regolamento, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione, con il D.m. 3 marzo 2017, n. 1411, vengono stabilite le modalità e le condizioni per l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018.

Le regioni adottano proprie determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti:

• la definizione dell’area o delle aree dell’intervento;

• la limitazione dell’intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;

• l’individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui all’articolo 3, comma 2, del citato D.m.;

• l’indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;

• la superficie minima oggetto dell’intervento;

• le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui all’articolo 5 del citato D.m.;

• il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto, e, comunque, non può essere superiore alla validità dell’autorizzazione al reimpianto;

• la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all’articolo 44 del regolamento di esecuzione;

• il limite massimo di contributo ammesso nel limite previsto all’articolo 8, comma 3, lettera a) del citato D.m. n. 1411 del 3 marzo 2017;

• le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all’articolo 53 del regolamento delegato.

Le determinazioni di cui al comma 2 devono essere motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le informazioni di cui sopra devono essere trasmesse tempestivamente dalle regioni al ministero e ad AGEA, secondo gli schemi riportati negli allegati I e II del citato D.m. n. 1411 del 3 marzo 2017.

In attuazione dell’articolo 16 del regolamento delegato le regioni, se del caso, individuano, con proprio provvedimento, i criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione. Tali criteri sono riportati nell’allegato I del PNS trasmesso dal ministero alla Commissione europea entro il 1° marzo 2017, si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PNS e sono oggettivi e non discriminatori.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito all’articolo 43 del regolamento delegato e all’articolo 27 del regolamento di esecuzione, la demarcazione con altri strumenti finanziari è quella individuata dall’elenco delle azioni finanziate sull’OCM vitivinicola di cui all’allegato II del citato D.m. Tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel PNS nazionale comunicato dal ministero alla Commissione europea entro il 1° marzo 2017.

L’AGEA, oltre a quanto indicato nelle disposizioni emanate col citato D.m. n. 1411 del 3 marzo 2017, provvede al monitoraggio ed alle relative comunicazioni concernenti la disponibilità dei fondi, nonché alla raccolta ed all’invio ai servizi della commissione europea delle informazioni periodicamente richieste dalla normativa.

Gli organismi pagatori definiscono, sulla base della presente circolare, le modalità applicative della presentazione delle domande di aiuto e provvedono all’esecuzione dei controlli ed all’erogazione degli aiuti.

Si ribadisce che sono ammesse solamente due modalità di pagamento delle richieste di partecipazione alla misura, in anticipo ed a collaudo, senza alcun altro pagamento intermedio.

Beneficiari della misura

Sono beneficiari del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, previsto nella normativa comunitaria citata, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del regolamento.

Rientrano tra i beneficiari di cui al precedente comma i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;

b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell’articolo 157 del regolamento;

c) le cooperative agricole;

d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Gli aiuti sono erogati dall’OP direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

In particolare, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento delegato, il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 85-bis e 85-ter del regolamento n. 1234/07 e all’articolo 71 del regolamento.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

Presentazione delle domande e procedura di selezione

Le domande di aiuto sono presentate, anche per il tramite dei CAA, presso l’organismo pagatore competente in relazione alla regione o PA di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto l’aiuto, ferma restando la competenza alla costituzione ed all’aggiornamento del fascicolo aziendale, come definito nel precedente specifico punto della presente circolare.

Pertanto, se un produttore intende beneficiare dell’aiuto relativo alla misura in questione per superfici ubicate in diverse regioni, dovrà presentare una domanda per ciascuna regione, all’organismo pagatore competente per tale regione.

La domanda di aiuto è presentata all’OP entro il 30 giugno di ogni anno. Tale termine rappresenta la data limite e gli OP, sentite le regioni, hanno la facoltà di anticiparlo secondo le loro precipue necessità organizzative, curandosi comunque di garantire l’apertura dei propri sistemi informativi per consentire la presentazione delle domande in congruo anticipo rispetto alla scadenza prescelta.

Inoltre, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli ex-ante sul campione del 5%, i richiedenti non potranno provvedere all’estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire, indicato nella domanda di aiuto, prima del 30 settembre dell’anno in cui è presentata la domanda.

Conformemente all’articolo 13 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUAA nonché i seguenti necessari criteri di ammissibilità:

a) la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il precedente criterio di ammissibilità, contrassegnato dalla lettera b), costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere assolutamente esplicitato nella domanda pena l’ammissibilità della stessa, ed è commisurato alla pianificazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie.

Il cronoprogramma è vincolante su un piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento.

Il richiedente è, pertanto, tenuto a presentare domanda di pagamento secondo lo scadenzario previsto nella domanda iniziale e, comunque, entro il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di aiuto, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, richieste e riconosciute dall’ente istruttore, di cui al comma 2 dell’articolo 2 del regolamento n. 1306/13 o di situazioni riconducibili all’articolo 26, comma 5 lettera a) e b), del regolamento di esecuzione.

Eventuali variazioni di quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), in particolare, nel caso di modifica del cronoprogramma, devono essere oggetto di apposita richiesta di modifica che potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte di ciascuna regione per l’esercizio finanziario coinvolto.

Eventuali ulteriori informazioni a corredo delle domande sono comunicate dai produttori, su richiesta degli organismi pagatori competenti, secondo le modalità ed i termini definiti dagli stessi.

Gli organismi pagatori comunicano all’AGEA i dati delle domande ricevute, attraverso appositi servizi di interscambio. Tali informazioni rimangono nel SIAN e sono a disposizione degli organismi pagatori e delle regioni.

Istruttoria e costituzione della graduatoria

Le regioni esaminano le domande sulla base dei criteri di ammissibilità di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a disposizione per la misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le regioni effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.

Le regioni che applicano i criteri di priorità secondo quanto previsto al comma 4 dell’articolo 2 del citato D.m. n. 1411 del 3 marzo 2017, dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente paragrafo, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati.

Se a seguito dell’istruttoria di cui al precedente comma, le domande risultate ammissibili superano la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l’età del proprio rappresentante legale.

Attività ammesse

Per operazione si intende l’intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l’aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione.

Tale operazione contiene una o più attività ammesse dalla regolamentazione comunitaria come indicate all’articolo 5 del D.m. Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

b) la ristrutturazione, che consiste:

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l’ordinaria manutenzione.

Le varie modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse di cui sopra, prendono il nome di azioni.

Qualora si effettuino le attività, di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

I. mediante l’utilizzo di un’autorizzazione in suo possesso;

II. con l’impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;

III. estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

È, comunque, necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia, quindi, di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale. Parimenti, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la misura in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle attività sopra descritte sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle regioni in conformità all’accordo tra il ministro e le regioni del 25 luglio 2002.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle attività di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Superficie minima per le operazioni

La superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.

Le regioni possono derogare ai predetti limiti, con la determinazione di cui all’articolo 2, comma 2 del citato D.m. n. 1411 del 3 marzo 2017.

Definizione ed importi del sostegno comunitario

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/ ha. Essa è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l’azione è realizzata con l’impegno ad estirpare un vigneto.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate, in una delle seguenti forme:

1) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/ha;

2) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate secondo le modalità stabilite all’articolo 24 del regolamento di esecuzione, e, comunque, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/ha, elevato a 15.000 €/ ha nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, tenendo presente quanto disposto dell’articolo 44 del regolamento delegato e dell’articolo 24 del regolamento di esecuzione.

Le regioni stabiliscono la modalità di erogazione dell’aiuto e la comunicano al ministero. Esse sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito all’articolo 46 comma 6 del regolamento, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo.

Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le regioni possono elevare gli importi di cui alla lettera b), punto 2, fino al raggiungimento dell’importo medio di 22.000 €/ha, elevato a 24.500 €/ ha nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, sia che il pagamento avvenga sulla base delle tabelle standard dei costi unitari che sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Tali zone sono individuate dalle regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri:

I. pendenza del terreno superiore a 30%;

II. altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;

III. sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;

IV. viticoltura delle piccole isole.

I soggetti che beneficiano dell’aiuto di cui al comma precedente, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

Le spese eleggibili al finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell’annualità successiva.

Le azioni ammesse sono riportate all’allegato II del citato D.m. n. 1411 del 3 marzo 2017 e si applicano indistintamente a tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe attività contenute nei programmi di sviluppo rurale regionali.

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all’articolo 44 del regolamento di esecuzione, secondo la tempistica definita dalla regione interessata d’intesa con il proprio OP (cfr. articolo 2 comma 2 lettera g) del D.m. n. 1411/17) con proprie disposizioni e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento, valida e completa, secondo quanto stabilito all’articolo 25 del medesimo regolamento di esecuzione.

I beneficiari possono chiedere il pagamento

anticipato dell’aiuto per un importo che non può superare l’80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l’effettuazione del collaudo. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell’anticipo.

La dotazione nazionale per il finanziamento della misura è garantita dal regolamento fino all’esercizio finanziario 2019/2020.

Reimpianto per motivi fitosanitari

Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento e dell’articolo 15 del regolamento delegato, qui si stabiliscono, altresì, le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’autorità competente.

Tale provvedimento è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, agli uffici competenti per l’accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al ministero e contiene, almeno, i seguenti elementi:

a) l’indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;

b) l’indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all’allegato III al D.m. n. 1411 del 3 marzo 2017;

c) la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall’infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;

d) l’indicazione dell’esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;

e) i termini entro i quali effettuare l’estirpazione obbligatoria.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso le regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

L’allegato III al citato D.m. n. 1411 del 3 marzo 2017 potrà essere modificato esclusivamente dal ministero con provvedimento adottato dopo sentite le regioni.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla regione per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati prioritariamente al finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

Il reimpianto è effettuato con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purché comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle regioni in conformità all’accordo tra il ministero e le regioni del 25 luglio 2002 ed avviene entro i 3 anni dalla data di emanazione del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’autorità competente.

Per beneficiare dell’aiuto, il produttore presenta la domanda all’OP, secondo i termini e le modalità indicati in precedenza per le normali domande di aiuto alla misura. Alla domanda è allegata copia del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’autorità competente.

Recuperi e penalità

L’aiuto è versato solo dopo la verifica che l’intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all’articolo 49 del regolamento delegato e dalle disposizioni accennate in precedenza, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell’80%, prima che l’operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell’aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l’intera superficie oggetto della domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore o di approvazione di modifiche al progetto iniziale. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l’importo corrispondente alla parte dell’operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l’importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all’articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l’aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;

c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l’intera operazione.

Onde chiarire quanto affermato al precedente punto b), si esemplifica qui il calcolo da effettuarsi:

• caso in cui l’operazione iniziale indichi la realizzazione dell’attività di ristrutturazione di 1 ha di vigneto e per la quale sia previsto un importo del sostegno di € 10.000;

• all’atto del collaudo si è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 7.900 mq con una minore realizzazione del 21% rispetto al previsto;

• l’importo dovuto al beneficiario sarà quindi calcolato come segue:

I. realizzato 7.900 mq pari a € 7.900 (se € 10.000 per ha)

II. percentuale doppia del non realizzato = 42% (21% * 2)

III. importo dovuto € 7.900 – 42% = € 4.582

In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, gli OP procedono all’incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all’articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all’articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

Il beneficiario che ricade nella fattispecie indicata alla precedente lettera c), non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento. La stessa penalità si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell’aiuto entro i termini stabiliti dall’OP.

Controlli e misure attuative

Le modalità che gli organismi pagatori devono attuare per i controlli della misura in questione sono regolati dal capo IV regolamento d’esecuzione in particolare all’art. 42.

Sui controlli in loco, a norma del paragrafo 3. dello stesso articolo, quelli da effettuarsi exante possono non essere al 100%, ma essere limitati al 5% avendo estratto, dalla totalità delle domande di sostegno ricevute, un campione rappresentativo secondo i criteri sanciti dall’art. 34 dello stesso regolamento di esecuzione.

Qualora, nell’effettuazione delle verifiche in loco sul campione di cui al precedente comma, venisse riscontrata una percentuale di irregolarità superiore al 5%, gli organismi pagatori devono aumentare il numero dei controlli in loco in maniera appropriata per l’annualità in osservazione, facendo riferimento allo stesso ambito geografico nel quale si sono verificate le irregolarità.

In merito alle misure di superficie esse devono essere eseguite nel rispetto dell’art. 44, comma 1, dello stesso regolamento di esecuzione.

In relazione ai criteri di ammissibilità delle domande nelle quale devono figurare:

a) la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Le regioni in fase di istruzione devono verificare che le stesse siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale, nonché a quanto previsto dalle regioni nelle loro delibere di attuazione in relazione alle aree di intervento, alle modalità tecniche e alla superficie minima richiesta all’aiuto.

Inoltre, i controlli si riferiscono:

• alla verifica che i vigneti siano dichiarati e validati nello schedario viticolo del fascicolo aziendale del richiedente;

• alla verifica sulle caratteristiche tecniche ed agronomiche dei vigneti che devono essere ristrutturati e sulle autorizzazioni di reimpianto che potrebbero essere utilizzate. L’impianto risultante non potrà in alcun modo superare la somma delle predette superfici (vigneti vecchi da ristrutturare + autorizzazioni al reimpianto valide possedute dal richiedente);

• dopo l’avvenuta realizzazione ed a seguito della richiesta di collaudo delle opere, gli OP devono riscontrare la corretta superficie e la rispondenza qualitativa delle stesse (giusta varietà, strutture, densità dell’impianto, forma di allevamento, ecc.) a quanto dichiarato in domanda ed ammesso a finanziamento e la validità delle autorizzazioni esercitate collegate alla domanda di sostegno.

Concluse le opere entro il termine fissato in ciascuna regione, la richiesta di collaudo viene presentata dal beneficiario all’organismo pagatore competente che provvede, entro un termine massimo di mesi 12 dalla richiesta, al collaudo in campo e, in caso di domande che hanno beneficiato dell’anticipo dell’aiuto, al pagamento del saldo ed al successivo svincolo della garanzia.

Per quanto riguarda il controllo sui reimpianti per motivi fitosanitari, ed ai fini di una corretta applicazione della misura, l’OP verifica:

a) l’esecuzione della prescrizione del servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l’obbligo di estirpazione;

b) l’effettuazione del reimpianto con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purché comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle regioni in conformità all’accordo tra il ministero e le regioni del 25 luglio 2002. Inoltre deve essere verificato che esso sia avvenuto entro i 3 anni dalla data del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’autorità competente;

c) il possesso dei giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, con il dettaglio dell’eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

Nel SIGC devono essere tracciate tutte le operazioni di verifica, controllo e collaudo svolte, i loro esiti e le eventuali misure adottate i caso di contestazione delle irregolarità.

Gli OP comunicano ad AGEA:

a) entro il 15 settembre di ogni anno, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e di quelle ammissibili;

b) entro il 20 novembre di ogni anno le azioni di ristrutturazione e riconversione effettuate nel precedente esercizio finanziario.

Entrambe le comunicazioni sono trasmesse, contestualmente, da AGEA al ministero ed alle regioni.

L’AGEA comunica alla Commissione europea, entro il 1° marzo di ogni anno, gli elementi previsti negli allegati del regolamento di esecuzione.

Condizionalità

Ai sensi della normativa vigente, qualora si constati che i beneficiari dell’aiuto in questione, in qualsiasi momento nei 3 anni successivi alla riscossione del primo pagamento, non abbiano rispettato nella loro azienda i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali, e se l’inadempienza derivi da azione od omissione imputabile direttamente al beneficiario, l’importo del pagamento è ridotto o azzerato in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza stessa, e al beneficiario è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito.