OCM unica reg. n. 1308/13 art. 46 «Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la riconversione e ristrutturazione vigneti» per la campagna 2018/2019.
Errata corrige AGEA n. 39803 del 10 maggio 2018;
Modificata dalle circolari AGEA n. 39803 del 10 maggio 1028; n. 55291 del 28 giugno 2018; n. 56248 del 4 luglio 2018; n. 57052 del 6 luglio 2018.
(omissis)
3. Premessa
Le presenti istruzioni definiscono, per la campagna 2018/2019 le modalità operative per l’accesso alla misura connessa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) di cui all’art. 46 del reg. n. 1308/13 e all’art. 7 del reg. 1150/16.
L’applicazione di tale regime è definita dal decreto ministeriale di attuazione.
La casella di posta elettronica certificata (PEC) è la seguente: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
4. Definizioni
• beneficiario: persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell’esecuzione delle operazioni e destinatario dell’aiuto (beneficiario);
• OP AGEA: l’organismo pagatore agea con sede legale in via Palestro, 81 00185 Roma;
• regione/PA: ufficio dell’amministrazione regionale o della PA competente per territorio;
• particella catastale: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall’agenzia del territorio (ADT);
• appezzamento: insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore;
• unità vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d’impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d’impianto e forma di allevamento;
• CUAA: codice unico di identificazione delle aziende agricole; è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
• CAA: centri autorizzati di assistenza agricola;
• SIGC (sistema integrato di gestione e controllo): il reg. n. 1306/13 e s.m.i., per migliorare l’efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall’unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») di determinati pagamenti previsti dal reg. n. 1307/13 e dal reg. n. 1305/13, stabilendo, all’art. 61, che anche ai fini dell’applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al reg. n. 1308/13, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il SIGC;
• SIAN sistema informativo agricolo nazionale;
• GIS: sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell’ambito del SIGC l’Unione europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
• schedario viticolo: strumento previsto dall’art. 145 del reg. n. 1308/13 e dal reg. applicativo della Commissione n. 436/09;
• disposizione regionale di attuazione – DRA: atto regionale che disciplina l’applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti;
• giorni: in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva o di domenica, si intende posticipata al giorno successivo;
• operazione: si intende l’intero progetto che viene presentato dal richiedente l’aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione;
• attività: elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti (riconversione varietale – ristrutturazione – miglioramento tecniche – reimpianto per motivi fitosanitari)
• azioni: modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse.
5. Disposizioni regionali di attuazione – DRA – Operazioni propedeutiche
Ai sensi del decreto ministeriale, di attuazione della misura, n. 1411 del 3 marzo 2017 le regioni e le PA adottano gli atti necessari per l’applicazione della misura in oggetto e i parametri previsti dall’allegato 1 e 2 del D.m.
L’OP AGEA ha messo a disposizione le procedure informatizzate sul portale SIAN al fine di consentire ai funzionari regionali /PA abilitati, di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle DRA approvate con atto regionale a partire dal 19 dicembre 2017.
Tale operazione a cura delle regioni e PA è propedeutica alla fase di presentazione delle domande tramite portale SIAN.
6. Soggetti beneficiari
Le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino beneficiano del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto nella normativa comunitaria citata. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del regolamento.
I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale e nello schedario viticolo dell’interessato.
7. Presentazione della domanda
I produttori interessati all’aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo presso l’organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.
Il D.m. 12 gennaio 2015, n. 162 del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali individua nel «piano colturale aziendale o piano di coltivazione» un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.
L’articolo 9, paragrafo 3 del D.m. n. 162 del 12 gennaio 2015 prevede che l’aggiornamento del piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l’effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.
Le modalità di costituzione e aggiornamento del piano di coltivazione sono definite nella circolare ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.
La domanda, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.
Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda o meno.
Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell’ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle amministrazioni regionali. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell’ambito dello schedario viticolo nazionale.
L’OP AGEA rende disponibili le informazioni contenute nel fascicolo aziendale alle regioni ePA.
Qualora nell’ambito di una DRA vi siano necessità specifiche relative a documenti non compresi tra quelli facenti parte del fascicolo aziendale, detti documenti devono far parte integrante della domanda.
7.1 Tipologie di domande e termini di presentazione
Le tipologie di domande previste sono:
domanda di sostegno;
domanda di sostegno con richiesta pagamento d’anticipo;
domanda di pagamento a saldo;
domanda di variante.
In relazione a quanto previsto dalle DRA, il richiedente dichiara all’atto della presentazione della domanda di sostegno, la modalità prescelta per l’erogazione dell’aiuto: pagamento a collaudo dei lavori ovvero pagamento anticipato – previa presentazione di una cauzione – prima della conclusione dei lavori.
Nel caso di scelta di pagamento a collaudo delle opere l’accesso alla misura prevede la seguente tempistica:
1. la presentazione di una domanda di sostegno entro il 13 luglio 2018;
2. la presentazione di domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere ed il relativo pagamento, tra il 20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019.
Nel caso di scelta di pagamento anticipato l’accesso alla misura prevede la seguente tempistica:
1. la presentazione di una domanda di sostegno/richiesta pagamento d’anticipo (in seguito per brevità chiamata domanda di sostegno) per la liquidazione dell’80% del contributo finanziato per l’intera operazione, entro il 30 giugno 2018;
2. la presentazione di una domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l’eventuale liquidazione del saldo spettante, tra il 20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019; tra il 20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020.
Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.
Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:
• «domanda iniziale»;
• «domanda di modifica», nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
La domanda di modifica deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata.
Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato non sono ricevibili.
In caso di pagamento anticipato, il richiedente provvede – successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento – alla costituzione di una garanzia in favore dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (pari all’80% del contributo finanziato per l’intera operazione).
È inoltre, prevista la possibilità di presentare una domanda di variante (come da successivo paragrafo 15) in caso di richiesta di variazione delle opere da eseguire o della variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine.
Le domande che fanno parte di progetti collettivi, se previsti dalle DRA, devono essere opportunamente identificate e raggruppate; ad esse si applicano i parametri previsti dalle DRA (superficie minima, priorità, ecc). In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo, deve presentare una domanda autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.
Il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari deve costituire oggetto di apposita distinta domanda secondo le modalità e termini stabiliti al presente paragrafo.
L’OP AGEA ha messo a disposizione dei soggetti interessati una procedura sul portale SIAN per la stampa e la gestione delle garanzie fidejussorie.
L’OP AGEA non accetta tipologie di garanzie non generate dal sistema SIAN.
L’articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale di attuazione della misura precisa che il viticoltore, non proprietario delle superfici interessate dalla domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti, debba allegare alla domanda stessa il consenso sottoscritto dal proprietario o dal/i comproprietario/i. Nell’allegato 5 alle presenti istruzioni è riportato il modello di consenso che deve essere compilato in tutte le sue parti, corredato della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità e allegato alla domanda telematica. Qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi.
La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell’aiuto e dell’assunzione degli impegni propedeutici all’erogazione.
8. Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN
La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN.
Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all’infuori di quello telematico.
Completata la fase di compilazione da parte dell’utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – rilasciarla con l’attribuzione del numero di protocollo dell’OP AGEA e relativa data di presentazione.
Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all’OP AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda all’OP AGEA).
8.1 Modalità di compilazione e trasmissione delle domande
Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:
a) per il tramite di un centro autorizzato di assistenza agricola accreditato dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
b) con l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla regione; l’attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
c) presso la regione territorialmente competente. La compilazione presso la regione è possibile anche per i soggetti che hanno conferito mandato ad un CAA; in ogni caso la gestione del fascicolo aziendale resta di competenza dell’ufficio CAA che ha ricevuto lo specifico mandato.
d) mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).
I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.
L’attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura «gestione utenze» del SIAN, già utilizzata dal responsabile delle utenze individuato dalla regione/PA.
Le domande sono presentate dai soggetti abilitati per le superfici ubicate nelle seguenti regioni di competenza dell’OP AGEA: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell’aiuto in questione per superfici ubicate in diverse regioni, deve presentare una domanda per ciascuna regione.
Le domande, redatte secondo i modelli contenuti negli allegati A (domanda di sostegno), B (domanda di variante), C (domanda di pagamento a saldo) alle presenti istruzioni, devono essere sottoscritte dal richiedente complete di tutti gli allegati previsti dalle relative DRA.
Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell’atto di emanazione.
Nel caso di compilazione di una domanda di sostegno, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del reg. n. 1149/16 va indicato:
una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse ossia:
20 giugno 2019 per le domande a collaudo;
20 giugno 2019, 20 giugno 2020 per quelle con pagamento anticipato;
i conseguenti esercizi finanziari e la superficie interessata da ciascuna attività.
Completata la fase di compilazione da parte dell’utente è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – rilasciarla con l’attribuzione del numero di protocollo dell’OP AGEA e relativa data di presentazione.
Il CAA e la regione, ciascuno per le do-mande presentate per il proprio tramite, hanno l’obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l’originale della domanda presentata dal richiedente.
8.2 Domande in proprio (utenti qualificati) – comunicazione tramite accesso al portale
I produttori che non si avvalgono dell’assistenza del CAA possono anche presentare domanda direttamente attraverso il portale SIAN.
L’accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:
1. CNS (carta nazionale dei servizi)
2. Utenza e password assegnata da SIAN
I produttori che intendono avvalersi della
CNS (carta nazionale dei servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l’accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell’elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet:
http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
L’utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal certificatore da cui ha acquistato il kit.
Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure descritte nell’allegato 4.
8.3 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP
Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015/2016, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codiceOTP.
Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l’utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l’utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l’OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio della domanda.
9. Obbligo di utilizzo di strumenti informatici POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Con decreto del presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all’art. 5-bis del D.lgs n. 82/05, che prevede che a partire dal 2013 lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.
La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:
– per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
– per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
– per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.
La casella di posta elettronica certificata dell’ufficio AGEA a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: protocollo@ pec.agea.gov.it.
Pertanto, nelle domande è obbligatoria l’indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell’allegato 6.
10. Trasmissione delle domande all’ente istruttore
Le domande di cui al punto 7.1, corredate da tutti i documenti previsti dalla DRA, vanno consegnate all’ente istruttore entro il termine massimo di 7 giorni dalla scadenza prevista, a cura del CAA \ libero professionista \ beneficiario della domanda.
La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:
– la data di trasmissione;
– il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o libero professionista abilitato dalla regione/PA);
– il numero identificativo della domanda;
– il CUAA del richiedente;
– la denominazione del richiedente.
Relativamente ai progetti collettivi, tenuto conto che le domande dei singoli partecipanti possono essere presentate tramite CAA differenti e/o tecnici abilitati dalla regione/PA, il soggetto promotore del progetto collettivo deve far pervenire, entro la data di presentazione della domanda sopra indicata, all’ente istruttore, l’elenco dei richiedenti che partecipano al progetto collettivo. Tale elenco deve contenere la denominazione del soggetto promotore ed il relativo codice fiscale e deve consentire l’identificazione dei soggetti richiedenti facenti parte del progetto elencando i CUAA, le denominazioni dei soggetti richiedenti e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare. All’elenco devono essere allegati tutti gli eventuali ulteriori documenti previsti nella DRA della regione/PA di competenza.
In caso di trasmissione da parte del libero professionista delegato dalla regione e dell’utente qualificato, i documenti da trasmettere devono essere in originale.
La regione o PA con proprio provvedimento può definire ulteriori istruzioni per la trasmissione delle domande in copia.
11. Controlli di ricevibilità
L’ente istruttore accerta la presentazione delle domande entro i termini di cui al paragrafo 7.1, la regolare sottoscrizione delle stesse e la presenza della documentazione allegata secondo quanto previsto nelle DRA ai fini dei controlli di ricevibilità.
La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.
Ciascuna scheda, stampata e firmata dal funzionario istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell’ente istruttore.
Per tutte le fasi istruttorie, a partire dalla ricevibilità, l’OP AGEA rende disponibile alle regioni/PA e ai CAA l’esito dei controlli tramite l’applicazione di consultazione delle domande sul portale SIAN.
L’ente istruttore provvede al completamento della ricevibilità delle domande entro 15 giorni dal termine massimo di trasmissione della documentazione.
12. Controlli di ammissibilità
La regione/PA effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dai successivi punti 12.1 e 12.2 delle presenti istruzioni operative e dalle DRA.
La regione/PA provvede al completamento della ammissibilità delle domande di sostegno e dà comunicazione al richiedente dell’esito entro il 20 settembre 2018 (salvo diversa disposizione della regione/PA competente).
12.1 Controllo tecnico-amministrativo
Il funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all’azienda che ha presentato domanda di sostegno, i necessari chiarimenti e l’eventuale documentazione integrativa (non essenziale rispetto a quanto previsto dalla DRA), utile alla corretta definizione dell’istruttoria di ammissibilità della domanda.
La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.
L’ente istruttore seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l’esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.
12.2 Controllo in loco (ex-ante)
L’OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per regione/PA, per il quale l’OP AGEA opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell’intervento.
Ai sensi dell’art. 42 del reg. n. 1150/16, il controllo ex-ante include la verifica dell’esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell’art. 44 dello stesso regolamento.
Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all’art. 46 paragrafo 3, secondo comma del reg. n. 1308/13 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).
A tal fine, per poter consentire l’esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti vitati oggetto di Ristrutturazione/Riconversione possono essere effettuate solo a partire dal 23 ottobre 2018, salvo posticipazioni di tale data indicate nelle DRA o convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso; la convocazione sarà comunque notificata alla ditta prima del 23 ottobre 2018.
Si raccomanda alle aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A\R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell’incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d’ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l’azienda risulterà come “non presentatasi all’incontro”.
Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere presi in considerazione.
Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a ristrutturazione/riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d’impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa. Non saranno considerati ammissibili:
• vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
• vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
• vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d’impianto diverso da quello dichiarato;
• vigneti che risulteranno non più produttivi o non mantenuti ai sensi dell’art. 2 paragrafo 2 del D.m. n. 1420 del 26 febbraio 2015.
Le superfici oggetto di ristrutturazione/riconversione vengono misurate ai sensi dell’art. 44 del regolamento di esecuzione 1150/16.
La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, rendendone disponibili gli esiti registrati sul SIAN all’ente istruttore.
13. Graduatoria delle domande di sostegno e comunicazione esiti ammissibilità e finanziabilità
L’ente istruttore provvede al completamento della fase di finanziabilità ed alla definizione della graduatoria delle domande entro il 28 febbraio 2019.
Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dell’ente istruttore.
Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria, le regioni/PA che applicano i criteri di priorità di cui all’articolo 2 comma 4 del D.m. effettuano il calcolo del posizionamento nell’ambito della graduatoria sulla base del punteggio attribuito alla domanda. Le regioni\PA che non adottano detti criteri di priorità applicano il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata; le regioni\PA effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.
Le regioni/PA, con proprio provvedimento, approvano gli esiti di ammissibilità delle domande presentate e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse.
L’ente istruttore comunica ai richiedenti, a mezzo PEC, entro 30 gg, l’ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno (atto di concessione del finanziamento) ovvero l’esclusione della domanda di sostegno (atto di esclusione della domanda). La comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fidejussione e l’attestazione di inizio lavori.
Nella comunicazione di finanziabilità dovrà essere riportata la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo e che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all’utilizzo dell’autorizzazioni al reimpianto.
Nel caso di eventuali assegnazioni di risorse finanziarie supplementari da parte del MIPAAF tali termini possono essere posticipati purchè sia garantito il rispetto del termine ultimo per la presentazione degli elenchi di liquidazione stabilito al successivo punto 19.
In deroga a tale termine del 28 febbraio 2019, considerato che le autorizzazioni concesse sulla base della conversione di un diritto di impianto proveniente dalla riserva o un diritto di reimpianto acquistato da altri produttori hanno accesso alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti entro la fine del periodo di programmazione del PNS 2014-2018, la procedura di esame delle domande di aiuto aventi ad oggetto tali autorizzazioni deve essere conclusa entro il 15 ottobre 2018.
Le comunicazioni ai beneficiari sulla finanziabilità delle loro domande dovranno avvenire da parte delle Regioni entro e non oltre trenta giorni (30 gg.) dalle suddette date.
14. Presentazione di ricorso
I richiedenti possono presentare ricorso all’ente istruttore, avverso i provvedimenti di concessione o di esclusione dal finanziamento, ai sensi del Dpr 24 novembre 1971 n. 1199.
15. Domanda di variante
Si intende per variante una variazione delle opere da eseguire (allegato 2 della domanda di sostegno) relative a:
1. localizzazione geografica (es. foglio, particella);
2. caratteristiche del vigneto (varietà, sesto d’impianto, forma d’allevamento);
3. cronoprogramma delle attività da portare a termine, solo per le domande di sostegno con richiesta pagamento anticipo.
Le modalità di presentazione delle domande di variante, sono le medesime descritte al punto 7.1.
Copia della domanda di variante dovrà essere inviata all’ente istruttore come previsto al punto 10. L’ente istruttore dovrà procedere alla ricevibilità come al punto 11 e trasmettere al beneficiario l’eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.
La domanda di variante deve essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell’intervento.
Le modifica del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte di ciascuna regione\PA per l’esercizio finanziario coinvolto.
Non sono ammesse varianti diverse da quelle indicate nel presente punto.
Impianti che all’atto del collaudo saranno difformi da quanto ammesso in domanda di sostegno o di variante, autorizzata dalla regione\ PA competente, non sono ammissibili all’aiuto.
È data facoltà alle regioni\PA, tramite le disposizioni regionali di attuazione, di non accettare varianti successive alla comunicazione della finanziabilità.
16. Comunicazioni cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Ai sensi del reg. n. 640/14 art. 4, e delle Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017 qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l’apposita funzione disponibile a portale, al fine di poter continuare l’iter di subentro o di evitare successive sanzioni per eventuali mancate realizzazioni od altro.
Le fattispecie previste per la misura e la relativa documentazione obbligatoria probante sono riportate nell’allegato 7.
L’ente istruttore può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati all’art. 2 paragrafo 2 del reg. n. 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l’esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Nel caso in cui la comunicazione riguardi il decesso del titolare, dovrà essere presentata, all’ente istruttore territorialmente competente, una successiva istanza, con riferimento alla comunicazione presentata, per ottenere l’autorizzazione al subentro. La funzione messa a disposizione dell’ente istruttore per l’autorizzazione verifica la presenza a sistema della comunicazione sopracitata.
Nel caso in cui la comunicazione riguardi il decesso del titolare di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, ed il beneficiario deceduto abbia già presentato apposita garanzia, l’erede dovrà presentare un’appendice di variazione alla garanzia originaria, da produrre secondo la circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19 marzo 2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.
L’ente istruttore verifica, con riferimento al nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti previsti, comunicando al nuovo soggetto, con lettera raccomandata\PEC con avviso di ricevimento, l’accoglimento od il diniego che comporta la perdita del sostegno.
L’erede munito del codice CUAA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno, si reca presso l’ente garante che ha emesso la garanzia originaria che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del beneficiario nell’apposita applicazione disponibile nell’area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente, precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l’importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell’OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.
L’inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell’erede attivano la possibilità di stampare l’appendice di subentro.
L’ente garante stampa l’appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.
Il beneficiario subentrante consegna l’originale dell’appendice di subentro cosi formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione direttamente all’ente istruttore.
L’ente istruttore cura la verifica della presenza sull’appendice, della sottoscrizione in originale da parte dell’ente garante e del beneficiario subentrante, l’immissione nel SIAN dei dati dell’ente garante apposti sul frontespizio dell’appendice medesima.
Inoltre l’ente istruttore provvede alla richiesta della conferma di validità dell’appendice di variazione alla direzione generale dell’ente garante emittente e, una volta pervenuta, alla sua acquisizione sistema.
Una volta verificata la conformità e validità
dell’appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, l’ente istruttore con proprio provvedimento dirigenziale, provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all’intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.
L’ente istruttore provvede a trasmettere gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità all’OP AGEA, per il tramite dell’ufficio regionale di competenza.
La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 120 giorni dalla richiesta.
Si precisa che non sono ammessi altri tipi di subentro oltre a quello relativo al decesso del beneficiario.
17. Domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria 17.1 Attestazione inizio lavori
I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di sostegno con pagamento anticipato, entro il termine del 15 aprile 2019 (salvo diversa disposizione della regione/PA competente), devono far pervenire all’ente istruttore l’attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19 marzo 2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14 luglio 2010 e s.m.i.
La comunicazione all’ente istruttore viene registrata a cura dello stesso con apposita procedura su portale SIAN.
17.2 Garanzie fideiussorie ed enti garanti
Il richiedente con domanda di sostegno con pagamento anticipato che ha ricevuto dall’ente istruttore la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità, ai fini della liquidazione anticipata dell’aiuto deve produrre apposita garanzia fideiussoria a favore dell’OP AGEA.
Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell’apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001 o da istituti assicurativi abilitati dall’IVASS all’esercizio del ramo cauzioni dell’Unione europea. L’elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.
Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell’OP AGEA gli enti garanti indicati nell’apposito elenco agli atti dell’area amministrativa di AGEA.
Dalla campagna 2008-09 l’OP AGEA, in accordo con l’ANIA e l’ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.
L’OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell’aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.
Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall’OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell’apposita applicazione disponibile nell’area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l’importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell’OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.
L’ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.
Il richiedente contraente consegna l’originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il 15 aprile 2019 (salvo diversa disposizione della regione/PA competente) direttamente all’ente istruttore.
L’ente istruttore cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell’ente garante e del richiedente contraente, l’immissione nel SIAN dei dati dell’ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.
Inoltre l’ente istruttore provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla direzione generale dell’ente garante emittente e, alla sua acquisizione a sistema.
Le garanzie devono pervenire in originale all’OP AGEA entro il 15 maggio 2019 a cura dell’ente istruttore complete delle rispettive conferme di validità. Tale scadenza viene posticipata al 20 luglio 2019 per polizze afferenti alle ditte interessate a scorrimenti di graduatoria a seguito di economie e/o rimodulazioni nazionali. Detta data non può in nessun caso essere modificata da disposizione della regione/PA competente.
Le garanzie emesse da ente garante non riconosciuto da AGEA o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura dell’ente istruttore.
In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l’ente istruttore comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell’atto di concessione (atto di revoca dell’atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.
18. Domanda di pagamento a saldo / richiesta di collaudo
18.1 Presentazione domanda
Il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, e, comunque, non può essere superiore alla validità dell’eventuale autorizzazione all’impianto/ reimpianto.
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 54 del reg. n. 2016/1149 l’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall’aiuto, apposita domanda di pagamento a saldo entro il 20 giugno 2019 (per le domande con pagamento a collaudo); entro il 20 giugno 2019, entro il 20 giugno 2020 (per le domande con pagamento anticipato).
Per le modalità di presentazione a portale SIAN della domanda di pagamento a saldo, si rimanda al paragrafo 7.1 relativo alla presentazione delle domande.
Copia della domanda di saldo dovrà essere inviata all’ente istruttore come previsto al punto 10.
L’ente istruttore dovrà procedere alla ricevibilità come al punto 11.
Contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo, il richiedente è tenuto alla compilazione della rendicontazione finale delle spese sostenute e alla consegna delle planimetrie dettagliate di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – miglioramento delle tecniche di coltivazione – ecc. ecc.).
La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comporta:
1. per le domande di sostegno con pagamento a collaudo, la non erogazione dell’aiuto comunitario, tenuto conto che l’amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell’aiuto;
2. per le domande di sostegno con pagamento anticipato, viene attivato il normale iter di recupero, in mancanza del quale si procede all’incameramento della garanzia connessa.
Nei casi 1 e 2 è prevista l’esclusione dalla misura di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
In tal caso l’ente istruttore comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo raccomandata/PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l’avvio del procedimento di revoca dell’atto di concessione, immettendo a sistema i relativi dati.
Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili.
18.2 Verifica delle opere realizzate
Gli enti istruttori/l’OP AGEA effettuano i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo.
A seguito dei collaudi, l’ente istruttore/l’OP AGEA è tenuto all’aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell’ambito del SIGC schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.
L’ente istruttore/OP AGEA effettua entro il 10 settembre 2019 i collaudi in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo, presentate in riferimento alle domande di sostegno con pagamento a collaudo e rendono disponibili gli esiti dei collaudi eseguiti.
In riferimento alle domande di sostegno con pagamento in via anticipata, l’ente istruttore /l’OP AGEA rende disponibili gli esiti dei collaudi eseguiti entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, al fine di consentire il pagamento del saldo e lo svincolo della polizza entro i termini fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.
18.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione
Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla circolare del coordinamento AGEA ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011.
In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l’aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata circolare. Tale misurazione, conforme all’art. 44 del reg. n. 2016/1150, rappresenta la «coltura pura» che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.
All’atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un’area pari al perimetro dell’impianto misurato per una profondità di 0,75 m (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.
La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell’intervallo calcolato come superficie misurata +/il valore della tolleranza di misurazione.
Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:
– minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 21;
– maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte dell’ente istruttore di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.
Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati dall’OP AGEA/ente istruttore ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l’esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.
Si raccomanda alle aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A\R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell’incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d’ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l’azienda risulterà come «non presentatasi all’incontro».
Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.
19. Elenchi di liquidazione regionali
Le regioni/PA, tramite l’applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispongono gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo e delle domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell’aiuto.
I suddetti elenchi vengono trasmessi all’OP AGEA secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.
I termini per la presentazione da parte delle regioni/PA degli elenchi di liquidazione all‘OP AGEA sono:
– entro e non oltre il 20 luglio 2019 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di sostegno con pagamento anticipato, debitamente corredate dalle polizze in originale;
– entro 8 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di pagamento del saldo a fronte di domande con anticipi;
– entro e non oltre il 21 settembre 2019 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a saldo, riferite a domande con pagamento a collaudo.
Le regioni/PA sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito dall’art. 46 comma 6 del reg. 1308/13, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle previste visite di controllo.
20. Verifica dei costi unitari sostenuti e della congruità dei prezziari regionali
L’ente istruttore utilizza la documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento a saldo, per verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 50% (o il 75%, nelle regioni classificate come regioni di convergenza), rispetto alle spese effettivamente sostenute.
Per documentazione fiscale è da intendersi fatture, emesse e regolarmente quietanzate esclusivamente tramite bonifico bancario, RIBA, carta di credito, effettuato dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo.
Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.
Come previsto dal piano nazionale di sostegno (PNS 2019/2023) è prevista la possibilità di svolgere attività eseguite «in proprio» («in economia»), sotto forma di prestazioni di lavoro.
A tale riguardo si precisa che dette attività sono ammesse solo se conformi all’art. 45 del reg. n. 2016/1149 della Commissione.
L’ente istruttore comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezziario regionale ovvero con quelli riportati nelle tabelle dei costi standard unitari, pubblicati sul BUR della competente regione\PA: laddove riscontri che il contributo pagato sia superiore ai suddetti limiti (50% delle spese sostenute o 75% per le regioni di convergenza), provvederà a ricalcolare l’importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall’azienda. In tal caso l’azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo maggiorato degli interessi.
Qualora dette discordanze tra costi effettivamente sostenuti dalle aziende e prezziari regionali di riferimento risultassero sistematicamente presenti, la regione/PA competente dovrà tenerne conto procedendo al conseguente aggiornamento dei prezziari anzidetti in vista della campagna successiva.
Le regioni/PA stabiliscono la modalità di erogazione dell’aiuto e la comunicano al ministero. Esse sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito all’articolo 46 comma 6 del regolamento, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo.
21. Definizione importo e recuperi
L’importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l’operazione, determinata tramite controlli in loco.
L’aiuto è versato solo dopo la verifica che l’intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all’articolo 49 del regolamento delegato, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell’80% dell’aiuto ammesso per l’intera operazione, prima che l’operazione di ristrutturazione venga realizzata.
Per usufruire legittimamente dell’aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l’intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l’importo corrispondente alla parte dell’operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l’importo pagato in relazione alla parte non attuata.
In base a quanto disposto all’articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:
a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l’aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l’intera operazione.
Onde chiarire quanto affermato ai precedenti punti, si riportano, allegato 8, alcuni esempi di calcolo.
In caso di pagamento anticipato, se:
– la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%;
– viene presentata una rinuncia post pagamento;
– viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti;
– si procede al recupero dell’intero anticipo versato con una maggiorazione del 10%.
Se del caso si procede all’incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all’articolo 23 del regolamento delegato n. 907/14 e all’articolo 55 del regolamento di esecuzione n. 908/14.
In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti il beneficiario, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.
Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell’operazione.
Nel caso in cui:
– la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%;
– viene presentata una rinuncia post pagamento; – viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti.
Il beneficiario non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.
22. Svincolo delle polizze
L’OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del beneficiario.
Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento.
In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all’aiuto dell’importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell’avvenuto rimborso da parte del beneficiario.
23. Condizionalità
Ai sensi dell’art. 46 del reg. n. 1308/13, si applicano le disposizioni previste in materia di condizionalità dal reg. n. 1306/13. In base agli articoli 92 e 93 del reg. n. 1306/13, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull’intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione, fa seguito l’irrogazione delle sanzioni.
24. Certificazione antimafia
(omissis)
25 Responsabile del procedimento
L’ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all’aiuto per la misura della ristrutturazione vigneti è l’ufficio regionale competente per territorio, salvo diversa disposizione per delega.
L’ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all’erogazione dell’aiuto previsto dal reg. n. 1308/13 all’art. 46 è l’ufficio domanda unica e OCM
26. Termine di conclusione del procedimento
Il procedimento amministrativo di ammissibilità all’aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2018/2019 si conclude entro il 15 ottobre 2019.
Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo o di un anticipo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.
27. Modalità di pagamento
Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall’art. 1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all’AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell’Istituto tesoriere delle somme ivi indicate. Il beneficiario che richiede l’aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto.
Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l’efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l’onere di assicurare:
– il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da AGEA;
– la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
– l’esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell’erogazione;
– la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
– l’inattività e/o chiusura del conto corrente bancario;
– la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.
La mancata o l’errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all’OP AGEA, nel caso del mancato pagamento dell’aiuto.
Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell’obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.
28. Procedure di recupero di somme indebitamente percepite
AGEA, ai sensi del reg. n. 1306/13, ha l’obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.
Ai sensi dell’art. 27 del regolamento di esecuzione n. 908/14, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l’agricoltore/beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.
A norma dell’art. 63 del reg. n. 1306/13, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l’aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all’aiuto non sono assegnati o sono revocati.
Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all’art. 55 del regolamento di esecuzione n. 908/14 con il quale si prevede espressamente che: «quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l’escussione totale o parziale della garanzia, l’autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell’obbligo, il pagamento dell’importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda(1)».
______________
(1) Gli interessi da applicare sulle somme indebitamente erogate decorrono dalla scadenza del termine che verrà indicato dall’amministrazione procedente nella lettera di restituzione che non potrà essere superiore a 30 giorni.
29. Compensanzione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali Inps
L’art. 4-bis della legge 6 aprile 2007, prevede che «in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, comunicati dall’Istituto previdenziale all’AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto previdenziale».
30. Impignorabilità delle somme erogate
Ai sensi dell’art. 3, comma 5-duodecies, della legge n. 231/05 «Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all’articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze».
Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la banca d’Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari
31. Pubblicazione dei pagamenti
Il regolamento n. 1306/13 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il regolamento di esecuzione n. 908/14 della Commissione dell’11 marzo 2014, dispongono l’obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112.
Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.
32. Comunicazione degli anticipi ricevuti
Ai sensi del decreto dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:
• l’importo delle spese sostenute al 15 ottobre;
• l’ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.
(omissis)
ALLEGATI
(Omissis)