Applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato n. 2018/273.
Si fa riferimento alla nota n. 12795 del 10 luglio 2018 con la quale codesta direzione ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regola- mento delegato n. 2018/273.
Tale articolo stabilisce le esenzioni relativamente all’obbligo del documento di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, di cui all’articolo 8 del medesimo regolamento.
In particolare, al paragrafo 1, lettera a), la norma comunitaria prevede una deroga per
«a) prodotti vitivinicoli trasportati dal vigneto ai locali di vinificazione, tra due locali della stessa impresa o tra i locali appartenenti a un gruppo di produttori, senza cambiamento di proprietario, a condizione che il trasporto sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all’interno del territorio di un unico Stato membro o sia stato approvato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati».
Nello spirito di semplificazione che ha animato l’iter di adozione del regolamento delegato n. 2018/273, da cui il considerando (11) esplicita tale percorso, si concorda sul fatto che non sia opportuno produrre un maggiore aggravio agli operatori del settore, che hanno fin qui operato con le regole previste dal regolamento n. 436/09.
Tutto ciò premesso, si ritiene condivisibile l’interpretazione secondo cui l’inciso «senza cambiamento di proprietario» è riferito solo ai «...due locali della stessa impresa o tra i locali appartenenti a un gruppo di produttori...».
Si evidenzia, altresì, che un grande elemento di semplificazione consiste nell’estensione a 70 km del percorso massimo del trasporto, oltre il quale è necessario il documento di accompagnamento, senza alcuna autorizzazione specifica da parte dell’autorità competente.