Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 20-06-2017
Numero provvedimento: 3404
Tipo gazzetta: Nessuna

Indicazione grappa con specificazione «biologico».

Si fa riferimento alla nota protocollo n. 383 del 30 maggio 2016, di pari oggetto, con la quale codesta federazione ha chiesto se una grappa possa essere presentata al consumatore finale con la specificazione «biologico».

Al riguardo, si fa presente che il riferimento al metodo biologico neIl’etichettatura di una bevanda spiritosa con indicazione geografica registrata all’allegato III del regolamento n. 10/08 può avvenire alle seguenti condizioni:

1) sia ottenuta in conformità alla normativa in vigore per il settore biologico;

2) sia etichettata nel rispetto dell’articolo 9 (norme specifìche per le denominazioni di vendita) del reg. n. 110/08 che precisa che le indicazioni geografiche possono essere completate soltanto da termini già in uso il 20 febbraio 2008 e conformemente alla pertinente scheda tecnica.

Tutto ciò premesso si ritiene che il termine «biologico» possa essere riportato in etichetta di una IG grappa purché tale aggettivazione o simili non vada a costituire parte della denominazione di vendita in quanto non previsto dal disciplinare della grappa.

CRITERI PER L’UTILIZZO DEL RIFERIMENTO AD UNA DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA O AD UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA NELL’ETICHETTATURA, NELLA PRESENTAZIONE O NELLA PUBBLICITÀ DI UN PRODOTTO COMPOSTO, ELABORATO O TRASFORMATO 

 

L’autorizzazione di cui all’art. 44 commi 9 e 10, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.”, per utilizzare nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento ad una Denominazione d’Origine Protetta o ad una Indicazione Geografica Protetta, può essere richiesta in mancanza del Consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4 della stessa legge, al Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI4, da chiunque impieghi commercialmente in maniera diretta o indiretta tale riferimento. L’autorizzazione non è necessaria nei seguenti casi:

a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;

b) qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato:

1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 56 della legge 12 dicembre 2016, n. 238

2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

Il riferimento ad una DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato può avvenire esclusivamente per il prodotto composto, elaborato o trasformato che l’utilizzatore produce, commercializza o immette al consumo. Tale riferimento può comparire esclusivamente nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, compresi i siti web, dei prodotti composti, elaborati o trasformati, così come nei documenti commerciali e negli imballaggi riguardanti gli stessi, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari.

Di seguito vengono elencati i criteri utilizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestal per concedere l’autorizzazione

1. le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i loro acronimi DOP o IGP per essere utilizzati in etichetta dovranno essere posti di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che tali diciture o acronimi si riferiscono al prodotto registrato utilizzato come ingrediente e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovranno essere posti tra virgolette sia la denominazione tutelata che le diciture o gli acronimi;

2. le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato;

3. per indicare l’ingrediente a DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere utilizzati per l’intera denominazione il medesimo carattere delle medesime dimensioni. Lo stesso carattere e le medesime dimensioni utilizzate per indicare la denominazione devono essere utilizzate per le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i rispettivi acronimi;

4. è vietato l’utilizzo del simbolo comunitario nonché del logo della denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento ad una DOP o IGP;

5. fermo restando quanto sopra previsto, è possibile riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta al riferimento alla denominazione DOP/IGP in lingua italiana, anche la traduzione della stessa in altra lingua. Di seguito alla traduzione della denominazione in lingua diversa dall’italiano non è possibile riportare l’acronimo, neanche se tradotto;

6. è possibile utilizzare, di seguito all’ingrediente DOP/IGP in lingua italiana, l’acronimo in lingua diversa dall’italiano utilizzando una delle traduzioni ufficiali degli acronimi;

7. le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento alla DOP/IGP nella lingua diversa dall’italiano non potranno essere superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la versione in italiano.

8. la denominazione DOP/IGP utilizzata e la eventuale corrispondente traduzione devono essere riportate nello stesso campo visivo.

9. L’utilizzatore ha l’obbligo di garantire che il prodotto DOP o IGP sia acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo dell’organismo autorizzato di cui all’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 ;

10. l’utilizzatore deve sottoscrivere l’impegno a dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto DOP o IGP utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato corrisponde alla quantità di prodotto DOP/IGP ricevuta nonché l’impegno a produrre, dietro richiesta del Ministero, la relativa documentazione;

11. l’utilizzatore deve sottoscrivere l’impegno a registrare mensilmente il numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento ad una DOP/IGP prodotte, a trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato nonché a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Ministero;

12. l’utilizzatore deve dichiarare che il prodotto DOP o IGP verrà stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica;

13. l’utilizzatore deve dichiarare che l’autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell’attività e/o della produzione specifica, cesserà l’uso del riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati;

E’ vietato qualsiasi ulteriore riferimento alla denominazione tutelata diverso da quanto esposto nel presente documento.

 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del riferimento ad una Denominazione d’Origine Protetta o ad una Indicazione Geografica Protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere al

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI4 Via XX Settembre, 20 00187 Roma Tel. 0646655104 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

1) richiesta di autorizzazione (modulo 1);

2) etichetta predisposta nel rispetto dei criteri sopra elencati

3) scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l’etichetta verrà utilizzata.

L’autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente per i singoli prodotti composti, elaborati o trasformati per i quali è richiesta.