Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 novembre 2018, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Cataluña/Catalunya (DOP)].
(Decisione 27/11/2018, pubblicata in G.U.U.E. 4 dicembre 2018, n. C 437)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La Spagna ha trasmesso una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cataluña»/«Catalunya» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(2) La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte.
(3) Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Cataluña»/«Catalunya» sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
DECIDE:
Articolo unico
La domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cataluña»/«Catalunya» (DOP), di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, figura nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2018
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
ALLEGATO
«CATALUÑA»/«CATALUNYA»
PDO-ES-A1549-AM03
Data della domanda: 14.11.2016
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio — modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Ampliamento della zona geografica
La modifica interessa il punto 4 del disciplinare (Delimitazione della zona geografica) e il punto 6 del documento unico (Zona geografica delimitata)
Si tratta di una risposta alle richieste dei viticoltori e delle cantine dei comuni interessati dall’ampliamento, che per anni hanno prodotto vini di comprovata qualità, in identiche condizioni di suoli e clima e nel medesimo contesto storico degli altri comuni che costituivano la zona di produzione al momento dell’istituzione della presente denominazione di origine.
Quanto affermato è stato dimostrato mediante un’analisi tecnica appositamente commissionata [Estudio de aptitud del territorio de Catalunya para el cultivo de la vid, según factores edafoclimáticos e históricos. Propuesta de sectorización de la DO CATALUNYA, (Studio sull’idoneità del territorio della Catalogna ai fini della viticoltura sulla base di fattori edafoclimatici e storici. Proposta di settorializzazione della DOP «CATALUÑA»/«CATALUNYA»), Limonium, 2014]. Secondo tale studio, i suoli dei comuni di recente inserimento (in termini di composizione, consistenza e struttura), i fattori climatici che li condizionano (temperatura, precipitazioni, soleggiamento, intervallo di temperatura, evapotraspirazione/carenza idrica e gelo) nonché un identico fattore umano (storia e cultura) garantiscono che il profilo organolettico dei vini prodotti sia identico a quello definito nel disciplinare del prodotto per ciascuna categoria di prodotto.
L’ampliamento riguarda i seguenti 74 comuni:
Aguilar de Segarra
Albagés, l’
Albons
Alfarràs
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Badalona
Baronia de Rialb, la
Bellcaire d’Empordà
Bigues i Riells
Bisbal d’Empordà, la
Bovera
Bruc, el
Cabacés
Cabrera de Mar
Calella
Canonja, la
Capafons
Cardedeu
Castellolí
Conca de Dalt
Corçà
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
Febró, la
Franqueses del Vallès
Gaià
Gimenells i el Pla de la Font
Granollers
Ivars d’Urgell
Ivars de Noguera
Juncosa
Llardecans
Lliçà d’Amunt
Llorenç del Penedès
Lloret de Mar
Maials
Marçà
Massoteres
Mataró
Mont-ral
Mont-ras
Mont-roig del Camp
Os de Balaguer
Pla del Penedès, el
Pobla de Segur, la
Prades
Salàs de Pallars
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Guíxols
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jordi Desvalls
Sant Llorenç Savall
Sant Martí Vell
Sant Pol de Mar
Sentmenat
Siurana d’Empordà
Sort
Tallada d’Empordà
Tivissa
Tordera
Torrefarrera
Tortellà
Ullà
Vallgorguina
Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant
Ventalló
Vilademuls
Vilamalla
Vilanova de Prades
Vilassar de Mar
Vilopriu
Vinyols i els Arcs
2.2. Riduzione dell’acidità
Si tratta di una modifica che interessa il punto 2.1.3 del disciplinare (Proprietà fisiche e chimiche) e il punto 4 del documento unico (Descrizione del vino o dei vini)
Il valore dell’acido tartarico totale è stato ridotto, in quanto nelle vendemmie più recenti si è rivelato sempre più difficile per le cantine raggiungere la soglia fissata. I prodotti spesso non superano i controlli analitici, nonostante un punteggio elevato nelle prove organolettiche. Si è pertanto deciso che l’acidità totale minima sarebbe stata ricondotta al valore fissato nella normativa dell’UE.
Di conseguenza, il valore relativo all’acidità totale minima è stato ridotto a 3,5 g/l, espresso in acido tartarico, per tutte e tre le categorie di prodotto, indipendentemente dal colore.
2.3. Modifiche dei limiti relativi al titolo alcolometrico per le categorie di prodotto vino e vino frizzante
La soppressione del massimale vigente relativo al titolo alcolometrico è inversamente collegata al punto precedente. Poiché il clima diventa più caldo e secco ogni anno, l’acidità totale dei vini diminuisce e il titolo alcolometrico aumenta, in particolare nei vini rossi.
Sebbene a prima vista possa apparire incongruo sopprimere il limite superiore di un valore e ridurre il limite inferiore dell’altro, tali modifiche sono state richieste per diversi tipi di prodotto, seppure della medesima categoria.
Al giorno d’oggi, per ottenere la qualità necessaria dei vini destinati all’invecchiamento è fondamentale una buona maturazione fenolica di bucce e semi. È fatto noto che la maturazione fenolica avviene spesso con un certo ritardo rispetto alla maturazione zuccherina (termine con cui si intende il rapporto fra zuccheri e acidità nella polpa). In conseguenza dei cambiamenti climatici, oggi incontestati all’interno della comunità scientifica, si verifica sempre più spesso un divario crescente fra la maturazione zuccherina e la maturazione fenolica. Ne consegue che la polpa contiene una maggiore concentrazione di zuccheri al momento della vendemmia, per cui il vino così prodotto presenta un tenore alcoolico più elevato.
Nei vini giovani e frizzanti, tuttavia, la preferenza si è gradualmente spostata verso titoli alcolometrici inferiori. Poiché per la produzione di vini giovani non è prescritta una macerazione prolungata con le bucce, la mancanza di maturazione fenolica non è determinante come per i vini destinati all’invecchiamento.
Di conseguenza:
— viene soppresso il titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 15 % vol. (modifica del punto 2.1.1 del disciplinare che non incide sul documento unico);
— si applica il titolo alcolometrico volumico effettivo massimo stabilito dalla legislazione dell’UE (modifica del punto 2.1 del disciplinare e del punto 4 del documento unico);
— il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo è ridotto al 4,5 % per i vini bianchi, rosati e rossi aventi titolo a fregiarsi della menzione «xispejant» (modifica del punto 2.1.1 del disciplinare e del punto 4 del documento unico);
— il titolo effettivo minimo e il titolo alcolometrico totale sono ridotti per i vini frizzanti (modifica del punto 2.1.2 del disciplinare e del punto 4 del documento unico).
2.4. Introduzione nell’etichettatura del termine «xispejant»
Si tratta di una modifica che interessa il punto 8.3 del disciplinare (Presentazione ed etichettatura) e il punto 9 del documento unico (Ulteriori condizioni essenziali). Al punto 2.2.1 del disciplinare e al punto 4 del documento unico si introduce una descrizione organolettica.
Il qualificativo «xispejant» è destinato a essere usato nell’etichettatura di alcuni vini giovani aventi un tenore alcolometrico inferiore. La finalità è attrarre nuovi consumatori, di preferenza appartenenti alla fascia d’età compresa tra 20 e 30 anni, che senza dubbio sarà responsabile di perpetuare la tradizione enologica in futuro.
Il termine è impiegato per evocare un prodotto avente un tenore alcolico inferiore con zuccheri residui e una lieve presenza di diossido di carbonio naturale (il termine catalano «xispejant» significa «frizzante»). Si tratta quindi di vini accessibili e facili da bere, ideali per il consumatore alle prime armi i cui gusti si faranno più sofisticati nel tempo per passare ad altri vini più seri e complessi.
La società catalana possiede un legame storico e culturale con i vini contenenti diossido di carbonio naturale, come è dimostrato dal fatto che il disciplinare già include una categoria di vini frizzanti e dall’esistenza di un’importante produzione di spumanti, le cui origini risalgono alla prima metà del diciannovesimo secolo.
2.5. Aumento della capacità delle botti
Si tratta di una modifica che incide sul punto 2 del disciplinare (Descrizione del prodotto) per i vini etichettati con la dicitura «Barrica» («botte») o «Roble» («quercia») e che non altera il documento unico.
La capacità delle botti è portata dall’attuale limite di 330 litri a 600 litri, il volume massimo al quale, secondo le vigenti norme nazionali, è possibile usare i termini «Barrica» e «Roble» nell’etichettatura e nella presentazione per descrivere l’invecchiamento di prodotti che si fregiano della DOP «Cataluña»/«Catalunya».
La capacità massima attualmente dichiarata nel disciplinare, ossia 330 litri, costituisce un ostacolo alla competitività delle cantine della DOP «Cataluña»/«Catalunya» rispetto ad altre denominazioni di origine. Con l’attuale volume massimo per botte il costo dell’invecchiamento per litro di vino è superiore rispetto a quanto sarebbe con botti da 600 litri.
La tendenza del mercato si sta inoltre trasferendo verso vini meno influenzati dal legno. L’aumento della capacità delle botti riduce inoltre il rapporto della superficie interna rispetto al volume di vino contenuto, riducendo pertanto anche gli aromi e i tannini rilasciati dal legno per litro di vino.
2.6. Soppressione delle norme relative alla densità di impianto
Si tratta di una modifica che interessa il punto 3 del disciplinare (Pratiche colturali ed enologiche specifiche) e il punto 5 del documento unico (Pratiche di vinificazione)
Finora la densità di impianto era stata ristretta in un intervallo compreso fra 1 800 (minimo) e 4 500 (massimo) viti/ettaro. Si ritiene tuttavia che le rese di produzione stabilite nel disciplinare offrano già un controllo sufficiente e che la densità di impianto andrebbe pertanto soppressa.
2.7. Titolo alcolometrico totale massimo
Si tratta di una modifica che interessa il punto 2.1 del disciplinare e il punto 4 del documento unico (Descrizione del vino o dei vini).
I valori non espressamente dichiarati devono essere conformi ai limiti stabiliti per legge e le descrizioni delle diverse categorie di vino includono una dichiarazione generale che specifica che sono applicabili i limiti stabiliti dalla legislazione dell’UE.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione registrata
«Cataluña»
«Catalunya»
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3. Vino liquoroso
8. Vino frizzante
4. Descrizione del vino/dei vini
Vini — Bianchi
Sono vini moderni e innovativi, il cui colore va dal giallo pallido con sfumature verdognole fino a intense tonalità dorate. I vini hanno intensità aromatica da media ad alta e sono più o meno strutturati, secondo la resa per ceppo. Essi presentano un’acidità moderata e un buon tenore alcoolico e lasciano nel degustatore il desiderio di un altro sorso. Nei vini giovani sono predominanti le note floreali e/o fruttate, mentre l’invecchiamento in legno conferisce ai vini maturi aromi terziari caratterizzati da toni di vaniglia e financo di tostato. I vini giovani sono leggeri e freschi, mentre quelli più maturi si presentano più opulenti ed evocativi delle botti in cui sono invecchiati.
Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.
Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 250 mg/l se è pari a 5 g/l o superiore.
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10 |
|
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vini — Rosati
Sono vini moderni e innovativi, il cui colore va dal rosso brillante con uno scintillio viola iridescente fino a tonalità intermedie aranciate per arrivare al color buccia di cipolla. I vini hanno intensità aromatica da media ad alta e sono più o meno strutturati, secondo la resa per ceppo. Essi presentano un buon tenore alcoolico e lasciano nel degustatore il desiderio di un altro sorso. Si tratta di vini leggeri, freschi ed equilibrati.
Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.
Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 250 mg/l se è pari a 5 g/l o superiore.
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
|
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vini — Rossi
Secondo l’invecchiamento, il loro colore varia da un intenso color ciliegia fino a un pallido rubino con un tocco di ocra. I vini, di intensità aromatica da media ad alta, sono più o meno strutturati secondo la resa per ceppo. Essi presentano un’acidità moderata e un buon tenore alcoolico e lasciano nel degustatore il desiderio di un altro sorso. I vini giovani sono leggeri e ricchi di aroma, mentre con la fermentazione e/o l’invecchiamento in botti di legno si ottengono vini dal sapore pieno e lungo che risultano delicati ma strutturati.
Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.
L’acidità volatile può superare 1 mEq/l per ogni grado di titolo alcolometrico superiore all’11 % e ogni anno di invecchiamento, fino a 20 mEq/l.
Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 200 mg/l se è pari a 5 g/l o superiore.
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
|
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vini — Bianchi, rosati e rossi a gradazione alcoolica inferiore (xispejant)
Cfr. le descrizioni dei vini bianchi, rosati e rossi supra.
Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.
Tenore massimo di anidride solforosa: se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l, 200 mg/l per i bianchi e i rosati e 150 mg/l per i rossi; se il tenore di zucchero è pari a 5 g/l o superiore, 250 mg/l per i bianchi e i rosati e 200 mg/l per i rossi.
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
4,5 |
|
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vino — frizzante
Le caratteristiche devono identiche a quelle descritte nei paragrafi precedenti relativamente al colore del vino in questione, ma con l’aggiunta di perlage. I vini sono equilibrati e freschi, con una lieve sensazione di solletico dovuta all’emissione di diossido di carbonio.
Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.
Tenore massimo di anidride solforosa: se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l, 200 mg/l per i bianchi e i rosati e 150 mg/l per i rossi; se il tenore di zucchero è pari a 5 g/l o superiore, 250 mg/l per i bianchi e i rosati e 200 mg/l per i rossi.
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
7 |
|
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vini liquorosi
I vini liquorosi presentano colori da opachi e intensi a tonalità più evolute di quelle descritte per i bianchi e i rossi, raggiungendo addirittura sfumature ambrate secondo la maturità. I vini presentano un lieve calore, con aromi più fruttati se non invecchiati in legno, mentre le aldeidi e gli aromi di frutta secca caratterizzano i vini più maturi. Essi sono caldi, opulenti e persistenti.
Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.
L’acidità volatile può superare 1 mEq/l per ogni grado di titolo alcolometrico superiore all’11 % e ogni anno di invecchiamento, fino a 20 mEq/l.
Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 200 mg/l se è pari a 5 g/l o superiore.
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
|
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Restrizioni pertinenti alle pratiche enologiche
Durante la vendemmia occorre esercitare la massima cautela. I vini che possono fregiarsi di questa DOP sono ottenuti solo con uve sane, abbastanza mature per produrre vini aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo di 9,5 % vol o superiore per la zona CII e di 10 % vol o superiore per la zona CIII, conformemente alla legislazione dell’UE.
Si applica una pressione adeguata per estrarre il mosto o il vino e separarlo dalle bucce delle uve, garantendo che non si ottengano oltre 70 litri di vino per ogni 100 kg di uve vendemmiate.
b. Rese massime
Varietà bianche
12 000 chilogrammi di uve/ettaro
Varietà bianche
84 ettolitri/ettaro
Varietà rosse
10 000 chilogrammi di uve/ettaro
Varietà rosse
70 ettolitri/ettaro
6. Zona delimitata
Abrera
Agramunt: ex distretto annesso di Montclar
Aguilar de Segarra
Agullana
Aiguamúrcia
Albagés, l’
Albi, l’
Albiol, l’
Albons
Aleixar, l’
Alfarràs
Alcarràs: parcelle 9022, 9017 e 9005 del poligono catastale 6 e parcelle 3, 57, 9001, 9003, 9004, 9007 e 9027 del poligono catastale 15
Albinyana
Alcover
Alella
Alforja
Algerri
Alió
Almacelles: parcelle 25, 180, 193 e 196 del poligono catastale 5
Almenar
Almoster
Alòs de Balaguer
Alpicat
Altafulla
Ametlla de Mar, l’
Almetlla de Segarra, l’
Arbeca
Arboç, l’
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentera, l’
Argentona
Arnes
Artés
Artesa de Segre
Ascó
Avinyó
Avinyonet de Penedès
Avinyonet de Puigventós
Badalona
Balaguer
Balsareny
Banyeres del Penedès
Barbera de la Conca
Barcellona: parcella 1 del poligono catastale 1
Baronia de Rialb
Batea
Begues
Begur
Belianes
Bellaguarda
Bellcaire d’Empordà
Bellmunt del Priorat
Bellprat
Bellvei
Benissanet
Bigues i Riells
Bisbal d’Empordà, la
Bisbal del Penedès, la
Bisbal de Falset, la
Biure
Blancafort
Boadella i les Escaules Bonastre
Borges Blanques, las: parcelle 30 e 96 del poligono catastale 9; parcelle 114, 165 e 167 del poligono catastale 21 e parcelle 118, 119 e 120 del poligono catastale 22
Borges del Camp, les
Bot
Botarell
Bovera
Bràfim
Bruc, el
Cabacés
Cabanes
Cabanyes, les
Cabassers
Cabra del Camp
Cabrera d’Igualada
Cabrera de Mar
Cabrils
Cadaqués
Calafell
Calders
Caldes de Montbui: parcella 57 del poligono catastale 1 e parcella 12 del poligono catastale 2
Calella
Callús
Calonge
Cambrils
Canonja, la
Canovelles
Cantallops
Canyelles
Capafons
Capellades
Capçanes
Capmany
Cardedeu
Cardona
Carme
Caseres
Castell-Platja d’Aro
Castell de Mur: distretti annessi di Cellers e Guardia de Tremp
Castellbisbal
Castellet i la Gornal
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castelló de Farfanya
Castellolí
Castellvell del Camp
Castellví de la Marca
Castellví de Rosanes
Catllar, el
Cervelló
Cervià de les Garrigues
Cistella
Ciutadilla
Colera
Collbató
Colldejou
Conca de Dalt
Conesa
Constantí
Copons
Corbera de Llobregat
Corçà
Corbera d’Ebre
Cornudella de Montsant
Creixell
Cruïlles; Monells i Sant Sadurní de l’Heura
Cubells: parcella 90 del poligono catastale 7
Cubelles
Cunit
Darnius
Duesaigües
Esparraguera
Espluga Calba, l’
Espluga de Francolí, l’
Espolla
Falset
Fatarella, la
Febró, la
Figuera, la
Figueres
Figuerola del Camp
Flix
Floresta, la
Fogars de Montclús
Fonollosa
Font-rubí
Foradada
Forallac
Forés
Franqueses del Vallès
Fulleda
Gaià
Gandesa
Garcia
Garidells, els
Garriguella
Gavet de la Conca e relativi distretti annessi Sant Cristofol de la Vall, Sant Martí de Barcedana e Sant Miquel de la Vall
Gelida
Gimenells i el Pla de la Font
Ginestar
Granada, la
Granollers
Granyanella
Granyena de Segarra
Gratallops
Guiamets, els
Guimerà
Horta de Sant Joan
Hostalets de Pierola, els
Igualada
Isona i Conca Dellà e relativi distretti annessi Conques, Figuerola d’Orcau, Orcau-Basturs e Sant Romà d’Abella
Ivars d’Urgell
Ivars de Noguera
Jonquera, la
Jorba
Juncosa
Juneda: parcella 487 del poligono catastale 5, parcelle 14, 15, 16, 33, 34 e 37 del poligono catastale 12 e parcelle 3, 4 e 5 del poligono catastale 13
Llacuna, la
Llançà
Llardecans
Lleida: distretti annessi di Raimat e Sucs
Llers
Lliçà d’Amunt
Llimiana
Lloar, el
Llorenç del Penedès
Lloret de Mar
Maials
Maldà
Manresa
Marçà
Margalef
Marsà
Martorell
Martorelles
Masarac
Masllorenç
Masnou, el
Masó, la
Maspujols
Masquefa
Masroig, el
Massoteres
Mataró
Mediona
Menàrguens
Milà, el
Miravet
Molar, el
Mollet de Peralada
Montgat
Monistrol de Calders
Montblanc
Montbrió del Camp
Montferri
Montmell, el
Montoliu de Segarra
Montornès de Segarra
Montornès del Vallès
Mont-ral
Mont-ras
Mont-roig del Camp
Móra d’Ebre
Móra la Nova
Morell
Morera de Montsant, la, e relativo distretto annesso Scala-dei
Mura
Nalec
Navarcles
Navàs
Nou de Gaiá, la
Nulles
Òdena
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Olivella
Omells de na Gaia, els
Omellons, els
Orpí
Òrrius
Os de Balaguer
Pacs del Penedès
Palafrugell
Palamós
Palau-sator
Palau-saverdera
Pallaresos, els
Palma d’Ebre, la
Pals
Pau
Pedret i Marzà
Penelles
Perafort
Peralada
Perelló, el
Piera
Pinell de Brai, el
Pira
Pla de la Font, el
Pla de Santa Maria, el
Pla del Penedès, el
Pla del Penedès
Pobla de Cérvoles, la
Pobla de Claramunt, la
Pobla de Mafumet, la
Pobla de Massaluca, la
Pobla de Montornès, la
Pobla de Segur
Poboleda
Pont d’Armentera, el
Pont de Molins,
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Pontons
Porrera
Port de la Selva, el
Portbou
Pradell de la Teixeta, el
Prades
Prat del Compte
Preixana
Preixens
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puigdàlber
Puigpelat
Querol
Rabós
Rajadell
Rasquera
Regencós
Renau
Reus
Riba-roja d’Ebre
Riera de Gaià, la
Riudecanyes
Riudecols
Riudoms
Riumors
Roca del Vallès, la
Roda de Barà
Rodonyà
Rocafort de Queralt
Roses
Rourell, el
Sabadell: «Can Gambús», tenuta di due ettari accatastata con il numero di riferimento 28003001 DG2020 A
Salàs de Pallars
Sallent
Salomó
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Climent Sescebes
Sant Cugat de Sesgarrigues
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Guíxols
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume dels Domenys
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Jordi Desvalls
Sant Llorenç Savall
Sant Llorens d’Hortons
Sant Martí de Riucorb
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sarroca
Sant Martí Vell
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pol de Mar
Sant Quintí de Mediona
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Salvador de Guardiola
Santa Cristina d’Aro
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Miralles
Santa Maria d’Oló
Santa Oliva
Santa Fe del Penedès
Santa Maria de Martorelles
Santa Margarida de Montbui
Santpedor
Sarral
Secuita, la
Selva del Camp, la
Selva de Mar, la
Senan
Sentmenat
Sitges
Siurana d’Empordà
Solivella
Sort
Subirats
Súria
Talamanca
Talarn
Tallada d’Empordà
Tarragona
Tàrrega
Tarrés
Teià
Terrades
Tiana
Tivissa
Tordera
Torrebesses: parcelle 247 e 283 del poligono catastale 6
Torre de Claramunt, la
Torre de Fontaubella, la
Torre de l’Espanyol, la
Torredembarra
Torrefarrera
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrent
Torroella de Montgrí
Torroja del Priorat
Tortellà
Tremp (ex comune) e i suoi distretti annessi Gurb, Palau de Noguera, Puigcercós, Suterranya e Vilamitjana
Ullà
Ulldemolins
Vallbona de les Monges
Vallbona d’Anoia
Vallclara
Vallfogona de Riucorb
Vallgorguina
Vallirana
Vall-llobrega
Vallromanes
Valls
Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant
Vallmoll
Vendrell, el
Ventalló
Verdú
Vespella
Vilademuls
Vila-rodona
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilagrassa: parcella 92 del poligono catastale 4
Vilajuïga
Vilalba dels Arcs
Vilallonga del Camp
Vilamalla
Vilamaniscle
Vilanant
Vilanova del Camí
Vilanova d’Escornalbou
Vilanova de Prades
Vilanova i la Geltrú
Vilanova del Vallès
Vila-seca
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Vilabella
Vilaverd
Vilella Alta, la
Vilella Baixa, la
Vilosell, el
Vilobí del Penedès
Vilopriu
Vimbodí
Vinaixa
Vinebre
Vinyols i els Ares
7. Uve da vino principali
PARELLADA – MONTONEC
PARELLADA – MONTONEGA
XAREL LO – PANSAL
XAREL LO – PANSA BLANCA
XAREL LO – CARTOIXA
GARNACHA TINTA – LLADONER
8. Descrizione del legame/dei legami
Vini
La spiccata influenza mediterranea produce vini lisci e densi, con un’acidità relativamente bassa, un elevato tenore alcoolico e aromi che migliorano con l’età, soprattutto nel caso dei vini rossi. Il luminoso soleggiamento di cui godono le nostre regioni intensifica lo sviluppo dei colori intesi, in particolare il rosso, che sono così tipici dei nostri vini.
I suoli contengono prevalentemente limo e argilla, che conferiscono corpo e struttura alle varietà sia rosse che bianche e producono rossi ancora più colorati.
L’ampia gamma di varietà di uve esistenti in Catalogna è un’ulteriore prova dell’apertura al mondo che ha sempre caratterizzato i catalani. È anche il riflesso di una lunga tradizione vitivinicola della regione. Secondo Pere Gil, da una citazione risalente al 1600: «I vini sono prodotti in tutta la Catalogna, nelle zone marittime come in quelle mediterranee… I vini catalani sono tipicamente forti e molto buoni. Si produce ogni tipo di vino…». Jaume Ciurana (1980) descrive un’unità di base in tutti i vini catalani, che conferisce loro una caratteristica comune a tutti: dedizione, desiderio di miglioramento e spirito di realizzazione nelle persone che li producono.
Vini frizzanti
I suoli calcarei producono vini vibranti, aromatici ed estremamente raffinati.
L’anticipo della data di vendemmia consente di ottenere un tenore alcolometrico inferiore e una maggiore acidità, che in abbinamento con la presenza di diossido di carbonio naturale conferisce ai vini la loro caratteristica sensazione rinfrescante.
La società catalana possiede un legame storico e culturale con i vini che presentano diossido di carbonio naturale, come dimostra l’esistenza di un importante settore di produzione dello spumante, le cui origini risalgono alla prima metà del diciannovesimo secolo.
Vini liquorosi
La spiccata influenza mediterranea e la consistenza dei suoli già descritta per la categoria di vini agiscono nello stesso modo per i vini liquorosi della DOP «Cataluña»/«Catalunya», conferendo loro una notevole intensità di colore, aroma e corpo nonché una medio-bassa acidità.
I vini liquorosi sono spesso il digestivo prediletto per molti deschi catalani, in abbinamento con frutta a guscio (mandorle, nocciole, pinoli) e frutta essiccata (uvetta, fichi, albicocche) nel dessert tradizionale catalano conosciuto come «postres de músic» («il dessert del musicista»).
9. Ulteriori condizioni essenziali
Quadro di riferimento giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Il termine «xispejant» può essere inserito facoltativamente nell’etichettatura dei vini bianchi, rosati o rossi aventi un tenore alcolometrico inferiore ottenuto interrompendo volontariamente la fermentazione.
Link al disciplinare del prodotto
http://goo.gl/Plwa75