Riqualificazione di vino frizzante a vino tranquillo.
Si fa riferimento al messaggio PEC del 17 ottobre 2017, di pari oggetto, con il quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine:
– alla possibilità di ridenominare e commercializzare come vino generico un vino frizzante naturale la cui sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione sviluppatasi a seguito dell’aggiunta al vino di mosto concentrato rettificato (MCR), sia scesa, per cause accidentali, ad un valore inferiore ad 1 bar, cioè ad un valore inferiore al minimo richiesto dalla definizione dell’allegato VII, parte II, punto (8), lettera c), del reg. n. 1308/13;
– alle modalità di registrazione dell’operazione nel registro telematico.
Al riguardo, si fa presente quanto segue, già condiviso con gli uffici competenti delle direzioni generali in indirizzo, che leggono la presente per opportuna conoscenza.
Il «vino frizzante avente una sovrappressione insufficiente» non può essere ridenominato vino e commercializzato come tale, in quanto è stato oggetto di una pratica enologica non prevista per l’ottenimento dei vini tranquilli (non trattandosi né di una dolcificazione né di un arricchimento)(1).
Tuttavia, in analogia con quanto rappresentato nelle note della Commissione europea a proposito della rielaborazione di una partita di vino spumante, (Nda, vedi nota della Commissione 30811 del 31 luglio 1997), si è dell’avviso che esso possa essere destinato alla elaborazione di una o più nuova/e partita/e di vino frizzante.
In particolare, il «vino frizzante avente una sovrappressione insufficiente» potrà far parte della predetta/e nuova/e partita/e cui potrà essere aggiunto uno dei prodotti indicati dall’art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 238/16 per la presa di spuma, a condizione che tale aggiunta non sia effettuata per la frazione dello stesso vino frizzante avente una sovrappressione insufficiente.
Per quanto riguarda le annotazioni sul registro telematico, il vino frizzante in questione dovrà essere ridenominato, in conformità di quanto sopra indicato, come vino tramite l’operazione DERI, specificando nel campo «note» che lo scarico del vino frizzante e la riassunzione in carico del vino è operata poiché la sovrappressione è divenuta inferiore al minimo di legge per cause accidentali (o diciture equivalenti).
Si specifica, in proposito, che la citata partita di prodotto riclassificato con DERI deve essere ridenominata valorizzando l’attributo «atto» nell’apposito campo ed attribuendo un codice partita, onde far sì che il registro la contabilizzi separatamente dagli altri prodotti similmente denominati: in proposito, nel campo partita, potrebbe indicarsi la dicitura «ex frizzante» (o diciture equivalenti).
Quanto appena descritto può ritenersi va- lido anche nel caso dei vini DOP/IGP frizzanti, anche alla luce dell’art. 35, comma 1, lettera d), secondo e terzo periodo(2) della legge n. 238/16, fatte salve le eventuali disposizioni più restrittive del disciplinare di produzione della DOP/IGP in questione.
Pertanto, la nuova partita di prodotto atto a diventare vino frizzante DOP/IGP, di cui il pro- dotto che aveva una sovrappressione insufficiente entra a far parte, potrà anch’essa essere oggetto di aggiunta di MC/MCR per la presa di spuma, sempre a condizione che tale aggiunta non sia effettuata anche per la parte che aveva la sovrappressione insufficiente.
Quanto sopra si rappresenta precisando che sono comunque fatti salvi sia gli obblighi di comunicazione nei confronti dell’organismo di controllo per il «vino frizzante avente una sovrappressione insufficiente» DOP/IGP nonché quelli relativi alla nuova certificazione del pro- dotto DOP ottenuto dall’elaborazione.
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(1) Ai sensi dell’articolo 19 (elaborazione dei vini frizzanti), comma 1, lettera e) della legge n. 238/16 «l’aggiunta di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato per la presa di spuma non è considerata né come dolcificazione, né come arricchimento»
(2) «...fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all’elaborazione. L’aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l’aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l’aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa...»