Etichettatura dello zucchero d’uva come ingrediente di prodotti alimentari composti.
L’Unione europea definisce il termine «mosto di uve concentrato rettificato» (MCR) nel quadro delle pratiche enologiche (allegato VII, parte II (14), del reg. n. 1308/13). L’assimilazione dello zucchero d’uva e del MCR nel considerando n. 6 del reg. n. 144/13 da lei citato1 si riferisce al termine «zucchero d’uva» utilizzato dall’OIV ma non corrisponde alla terminologia usata nell’Unione europea.
Per quanto riguarda i termini «zuccheri estratti dalla frutta» o «zucchero d’uva» l’Unione europea non fornisce alcuna definizione legale. Pertanto, per l’etichettatura di ingredienti di prodotti alimentari composti (ad esempio: marmellate) non c’è ragione di limitare l’etichettatura del termine «zucchero d’uva» alla definizione di mosto di uve concentrato per il settore vinicolo, a condizione che l’indicazione non tragga in inganno il consumatore.
Il presente parere è formulato sulla base dei fatti riportati nella sua lettera e fermo restando che, nel caso di una controversia che chiami in causa il diritto dell’Unione, a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, spetta alla Corte di giustizia europea fornire una interpretazione definitiva del diritto dell’Unione applicabile.
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1 L’OIV ha adottato alcuni metodi specifici per analizzare lo zucchero d’uva (mosto di uve concentrato rettificato). I corrispondenti metodi attualmente inclusi nell’allegato IV del regolamento n. 606/09 dovrebbero essere cancellati.