Quesito su codici manipolazioni.
Si fa riferimento al messaggio di posta elettronica del 6 novembre u.s., con il quale sono stati chiesti chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni contenute nell’allegato VI, Sezione B, punto 1.4, lettera b) (Operazioni effettuate), del reg. n. 436/09, in particolare per quanto riguarda l’indicazione del codice “6” (6: al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di un’unità geografica diversa da quella indicata nella designazione), nei casi 1) e 2) sottoelencati.
AI riguardo, si fa presente quanto segue:
1) Taglio tra vini generici di diverse zone viticole (es. Cll e CIIlb)
In questo caso non è utilizzabile il codice 6, posto che nessuna unità geografica può essere indicata nella designazione di un vino generico.
2) Taglio del 15% nei vini IGT con vini di zone (unità geografiche) diverse da quelle di raccolta delle uve:
In questo caso è obbligatorio l’utilizzo del codice 6, posto che è comunque implicata l’aggiunta di un vino originario di un’unità geografica diversa da quella indicata nella designazione (purché tale aggiunta avvenga in conformità con quanto disposto dall’art. 93 del reg. n. 1308/13, in particolare dal paragrafo 1, lettera b), punto ii) e dal paragrafo 5).
Si precisa che, in ambedue i casi 1) e 2), le zone viticole dei prodotti da miscelare, se diverse, devono essere tutte elencate nella designazione della miscela ottenuta, qualunque sia la % di ciascuna zona viticola presente in quest’ultima.