Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 07-10-2014
Numero provvedimento: 73891
Tipo gazzetta: Nessuna

Uso in etichettatura e presentazione vini indicazione «senza solfiti aggiunti».

In riscontro alle note sopra indicate con la quale codesta Ditta ha posto il quesito in oggetto, questo ministero comunica che ai sensi della vigente normativa in materia di etichettatura orizzontale (reg. n. 1169/11) non è consentita l’indicazione “senza solfiti aggiunti”

Ciò in quanto la predetta normativa per l’indicazione degli allergeni prevede che l’allergene in questione deve essere indicato con il termine “contiene” seguito dalla denominazione dell’allergene.

Inoltre, fatto salvo che per i vini l’indicazione dei solfiti può essere evitata qualora il relativo tenore sia inferiore a 10 mg/l, la stessa normativa, nonché la direttiva sugli allergeni n. 89/03, recepita con D.lgs n. 114/06, non prevedono ulteriori indicazioni in etichetta per gli allergeni.

Pertanto, anche in considerazione dei correlati aspetti sanitari, per l’indicazione degli allergeni nei prodotti vitivinicoli non è possibile utilizzare indicazioni diverse da quelle espressamente previste dalla citata normativa.