Utilizzo del mosto mutizzato con solfiti e successivamente desolforato per l’elaborazione dei vini DOP e IGP.
Si fa seguito alla nota dello scrivente Ufficio n. 47444 del 16 giugno u.s. con la quale erano state comunicate a codesto Ispettorato delle indicazioni operative di carattere transitorio in merito all’argomento in oggetto.
Al riguardo:
– acquisito il parere del Comitato nazionale Vini DOP e IGP nella riunione del 23 luglio u.s.;
– tenendo conto della situazione tecnico-produttiva di alcune DOP e IGP presenti sul territorio nazionale che tradizionalmente usano le pratiche enologiche in questione, lo scrivente, sciogliendo la riserva contenuta nella citata nota, comunica che:
– fatte salve le eventuali disposizioni più restrittive stabilite negli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP, nell’ambito delle norme di elaborazione di cui all’articolo 5 degli stessi disciplinari;
– le pratiche enologiche in questione (utilizzo di solfiti e successiva desolforazione), così come disciplinate rispettivamente all’All. I A, n. 7 e n. 8 del reg. n. 606/09, sono da ritenersi compatibili sul piano della generalità per l’elaborazione dei vini DOP e IGP;
– in particolare, nel caso dei vini DOP, le competenti commissioni di degustazione verificheranno in ogni caso se le pratiche in questione influiscano negativamente sui requisiti organolettici previsti dai rispettivi disciplinari.
Tanto evidenziato, sono da ritenere superate le indicazioni fomite con la nota dello scrivente Ufficio n. 21194 del 21.3.2014, nonché con le note preesistenti richiamate nella stessa.
In particolare, sono da ritenere superate anche le indicazioni di detta nota relative al periodo delle fermentazioni e rifermentazioni, di cui all’art. 9, comma 1 e 4, della L. n. 82/06 e, pertanto, in merito alla determinazione di tale periodo ed alla eventuale relazione con l’anno di vendemmia delle relative uve, si rimanda a quanto stabilito annualmente dalle competenti regioni e province autonome.