Vini Igp che allo stato attuale non prevedono nello specifico disciplinare la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un’area amministrativa limitrofa (ai sensi dell’art. 6, par. 4, lett. a) e b) del reg. n. 607/09).
Criteri per modificare i disciplinari al fine di inserire la deroga in questione e la relativa delimitazione della zona (ai sensi della vigente disposizione transitoria di cui all’articolo 73, par. 2, del reg. n. 607/09.
A seguito di talune segnalazioni pervenute, nonché da verifica d’ufficio, è emerso che per alcune Igp, ricadenti nel territorio di talune Regioni, i soggetti interessati (associazione di produttori o soggetti legittimati che, ai sensi della preesistente normativa nazionale, a suo tempo hanno presentato i disciplinari consolidati e i relativi documenti unici riepilogativi del disciplinare, ai fini dell’approvazione da parte di questo Ministero con il D.m. 30 novembre 2011, mediante una procedura semplificata specificata nello stesso decreto) non si sono attivati al fine di prevedere negli specifici disciplinari la delimitazione della zona di vinificazione in deroga indicata in oggetto (nelle immediate vicinanze o nell’ambito delle unità amministrative limitrofe alla zona di produzione delle uve) e, pertanto, per le Igp in questione la zona di vinificazione o elaborazione, a partire dalla prossima vendemmia, deve corrispondere con quella di produzione delle uve.
Appare evidente che il persistere di una tale situazione comporterebbe notevoli ripercussioni economiche negative per l’intera filiera produttiva delle specifiche Igp, segnatamente per talune Igp di elevato livello produttivo, in quanto la vinificazione avveniva, fino alla vendemmia scorsa, in maniera consistente nelle immediate vicinanze o nelle unità amministrative limitrofe e, molto probabilmente, sussiste tuttora l’esigenza per continuare ad avvalersi di tale legittima possibilità di vinificazione o elaborazione (ovviamente qualora la deroga in questione sia inserita negli specifici disciplinari, mediante la precisa delimitazione della relativa zona).
Allo stato attuale, considerando anche il periodo feriale, appare evidente che i tempi sono stretti per apportare ai disciplinari in questione la modifica di cui trattasi mediante l’ordinaria procedura.
Pertanto l’unica e legittima possibilità che resta è quella di procedere alla modifica degli specifici disciplinari, limitatamente alla fattispecie considerata, mediante una procedura semplificata, avvalendosi della seguente disposizione transitoria, tuttora vigente, di cui all’articolo 73, par. 2, del reg. n. 607/09, che recita:
“2. La procedura prevista all’articolo 118 octodecies del regolamento n. 1234/07 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest’ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all’articolo 118 quater del regolamento n. 1234/07 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell’articolo 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/07.”.
In tal senso questo Ministero può procedere, in tempi relativamente brevi, nel rispetto di una procedura analoga a quella che ha portato all’approvazione dei disciplinari consolidati con il D.m. 30 novembre 2011, all’approvazione, con specifico decreto ministeriale, della modifica in questione agli specifici disciplinari, soltanto qualora pervenisse per ciascuna Igp una richiesta, condivisa da parte della relativa filiera produttiva, da parte del soggetto legittimato che ha presentato a suo tempo il disciplinare consolidato, nonché il connesso documento unico riepilogativo, che è stato trasmesso alla Commissione entro il 31 dicembre 2011, a norma dell’articolo 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/07, unitamente al parere favorevole della competente regione, e previa adeguata pubblicizzazione, almeno sul sito internet della stessa regione.
Codesti Enti ed Organizzazioni sono invitati, qualora sussista l’interesse per procedere alla modifica del disciplinare in questione per talune Igp del relativo ambito territoriale, ad attivarsi con la massima sollecitudine, al fine di rendere operative le modifiche di cui trattasi per le produzioni della imminente prossima vendemmia.