Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 18-07-2013
Numero provvedimento: 2725857
Tipo gazzetta: Nessuna

Domanda di interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del regolamento n. 607/2009 – Etichettatura temporanea dei vini in seguito alle modifiche dei disciplinari relativi alle Dop o Igp interessate.

La ringrazio per la sopracitata e-mail del 27 giugno 2013 relativa a una domanda di interpretazione delle disposizioni dell’articolo 72 del regolamento n. 607/09 e di quelle dell’articolo 118 septies, paragrafo 5, del regolamento n. 1234/07, per quanto riguarda l’etichettatura temporanea dei vini le cui proposte di modifica dei relativi disciplinari Dop o Igp, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, sono state trasmesse ai servizi della ommissione.

Nella sua e-mail lei precisa che l’articolo 72, paragrafo 1, prevede che “i vini che recano una denominazione di origine o un’indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica risponde ai requisiti di cui all’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento n. 479/08 (attuale articolo 118 septies, paragrafo 5, del regolamento n. 1234/07) sono etichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento”.

Lei afferma inoltre che per l’esame delle domande di modifica dei disciplinari delle Dop e Igp che comportano una o più modifiche al documento unico, si applicano le disposizioni procedurali di cui all’articolo 118 octodecies, paragrafo 2. Queste ultime rimandano, per analogia, alle disposizioni degli articoli da 118 septies a 118 decies, riguardanti rispettivamente la procedura nazionale e le domande di protezione.

Sulla scorta di tale analisi, lei desidera avere conferma del fatto che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all’articolo 72 del regolamento n. 607/09 si applichino anche alle proposte di modifica dei disciplinari delle Dop e Igp per i quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le modifiche siano state trasmesse alla Commissione, in conformità alle disposizioni dell’articolo 118 septies, paragrafo 5 e nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2 del sopracitato articolo 72.

A questo proposito, la informo che i miei servizi condividono la sua interpretazione.

Il presente parere è emesso in base agli elementi esposti nella sua lettera del 27 giugno u.s., fermo restando che, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in caso di controversia riguardante il diritto dell’Unione è prerogativa della Corte di giustizia europea fornire un’interpretazione definitiva della legge applicabile dell’Unione.