Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 29-04-2013
Numero provvedimento: 6256
Tipo gazzetta: Nessuna

Produzione di “cocktail aromatizzato” con gradazione alcolometria effettiva di 0% voI. (zero gradi).

Si fa riferimento alla nota prot. n. 4698 del 22 marzo 2013 di codesto Ufficio, concernente la richiesta di chiarimenti, in ordine sia alla produzione che alla etichettatura (denominazione di vendita ed indicazione del titolo alcolometrico) della bevanda indicata in oggetto.

In proposito, tenuto conto dell’avviso fornito dalla Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, interessata della questione, con nota prot. n. 2837 del 15 aprile 20 13, si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda l’elaborazione del prodotto in oggetto in una cantina, tenuto conto che codesta ditta ha comunicato che è già in atto la produzione delle bevande di cui al reg. n. 1601/91, si è dell’avviso che anche la preparazione della bevanda in oggetto (i cui ingredienti sono mosto di uve ed aromi) possa essere consentita qualora gli aromi utilizzati siano quelli ammessi per l’elaborazione delle richiamate bevande ex reg. n. 1601/91: si segnala che, in proposito, si devono ritenere applicabili le disposizioni di cui all’articolo 5 della L. n. 82/06.

Per quanto concerne l’indicazione del titolo alcolometrico, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 , lettera g), del D.lgs. n. 109/92, l’indicazione dell titolo alcolometrico volumico effettivo non è obbligatoria quando lo stesso sia inferiore ad 1,2% voI. e, pertanto, si ritiene che tale eventuale indicazione debba essere fatta in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo ed a quelle del reg. n. 1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fomite sui prodotti alimentari.

Per quanto riguarda, infine, la denominazione di vendita, si ritengono conformi “cocktail analcolico” o “bevanda analcolica”, mentre si è dell’avviso che il termine “cocktail” in associazione con il termine “aromatizzato” sia idoneo a richiamare la denominazione di vendita “cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli” riservata ai prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del reg. n. 1601/91, anche tenuto conto che nell’elenco degli ingredienti figurerà la presenza di mosto di uve.