Apposizione del temine “appassimento” nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli. Risposta a quesito.
Con riferimento alla nota di codesto organismo di controllo prot. 283 del 12 dicembre 2012 relativa all’utilizzo del termine “appassimento” nell’etichettatura dei vini ad Indicazione Geografica “Provincia di Verona” o “Veronese”, a seguito del parere acquisito dalla competente direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare di questo ministero, si fa presente quanto segue.
La fattispecie in questione rientra nell’ambito dell’uso in etichettatura delle indicazioni veritiere e documentabili, espressamente descritte negli specifici disciplinari dei vini Dop e Igp, ai sensi ed alle condizioni stabilite dall’art. 14 del D.m. 13 agosto 2012 (che riprende le medesime disposizioni del preesistente D.m. 23 dicembre 2009).
Ciò premesso, il termine “appassimento”, che corrisponde ad una pratica di elaborazione del vino che fa riferimento all’utilizzazione di uve parzialmente disidratale, può essere utilizzato nell’etichettatura dei vini Dop e Igp, ovvero dei vini appartenenti alla categoria “vino ottenuto da uve appassite” di cui all’allegato XI ter del reg. n. 1234/07, senza risultare ingannevole per il consumatore, nella misura in cui i vini che riportano la citata espressione “appassimento” siano stati elaborati mediante detta pratica.
Pertanto, considerato che;
– Il disciplinare di produzione della Igt “Veronese” o “provincia di Verona” non contempla tipologie di vino qualificate con la menzione tradizionale “passito”, ne riferite alla categoria di prodotto “vino ottenuto da uve appassite”, ma soltanto tipologie riferite alla categoria “vino” e “vino frizzante”, così come definito all’allegato XI ter del reg. n. 1234/07;
– la categoria “vino”, ed analogamente la categoria “vino frizzante”, è definita come “... il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione ... delle nuove fresche...”;
– la definizione di “uve fresche”, ai sensi dell’allegato 1 del citato reg. n. 1234/07, è la seguente: “... il frutto della vite utilizzato nella vinificazione maturo o anche leggermente appassito”;
Si comunica che l’uso in etichettatura del solo termine “appassimento” è tale da indurre in errore il consumatore in merito al metodo di elaborazione dei vini Igt in questione, in quanto trattasi di prodotti che possono derivare al massimo dal uve “leggermente appassite”.
Risulterebbe invece non ingannevole per l’etichettatura degli stessi vini Ig l’utilizzo del termine “da uve leggermente appassite” o di termini equivalenti sempre alle condizioni previste dal richiamato art. 14, comma 2, del D.m. 13 agosto 2012.