Apposizione del termine “appassimento” nell’etichettatura dei vini Igp “Veronese” o “Provincia di Verona”.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Ispettorato ha posto il quesito in merito alla possibilità di utilizzo del termine “appassimento” nell’etichettatura e presentazione dei vini Igt “Veronese” o “Provincia di Verona”, in relazione alla protezione, assicurata ai sensi dell’art. 40 e seguenti del Reg. n. 607/09, alle Menzioni Tradizionali “Passito”, “Vino Passito” e “Vino passito liquoroso”, alle condizioni previste dalla vigente normativa nazionale (nell’ambito degli specifici disciplinari dei vini Dop e Igp).
Al riguardo, si comunica che la fattispecie in questione rientra nell’ambito dell’uso in etichettatura delle indicazioni veritiere e documentabili, espressamente descritte negli specifici disciplinari dei vini Dop e Igp, ai sensi ed alle condizioni stabilite dall’art. 14 del D.m. 13 agosto 2012 (che riprende le medesime disposizioni del preesistente D.m. 23 dicembre 2009).
Tanto evidenziato, il termine “appassimento”, che corrisponde ad una pratica di elaborazione del vino che fa riferimento all’utilizzazione di uve parzialmente disidratate, può essere utilizzato nell’etichettatura dei vini Dop e Igp, ovvero dei vini appartenenti alla categoria “vino ottenuto da uve appassite” di cui all’allegato XI ter del Reg. n. 1234/07, senza risultare ingannevole per il consumatore, nella misura in cui i vini che riportano la citata espressione “appassimento” siano stati elaborati mediante detta pratica.
Pertanto, considerato che:
– il disciplinare di produzione della Igt “Veronese” o “Provincia di Verona” non contempla tipologie di vino qualificate con la MT “Passito”, né riferite alla categoria di prodotto “vino ottenuto da uve appassite”, ma soltanto tipologie riferite alla categoria “vino” e “vino frizzante”, così come definite all’allegato XI ter del Reg. n. 1234/07;
– la categoria “vino”, ed analogamente la categoria “vino frizzante”, è definita come “... il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione ... delle uve fresche ...”,
– la definizione di “uve fresche”, ai sensi dell’allegato I del citato Reg. n. 1234/07, è la seguente: “... il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito...”, si comunica che l’uso in etichettatura del solo termine “appassimento” è tale da indurre in errore il consumatore in merito al metodo di elaborazione dei vini Igt in questione, in quanto trattasi di prodotti che possono derivare al massimo da uve “leggermente appassite”.
Risulterebbe invece non ingannevole per l’etichettatura degli stessi vini Igt l’utilizzo del termine “da uve leggermente appassite” o di termini equivalenti, sempre alle condizioni previste dal richiamato art. 14, comma 2, del D.m. 13 agosto 2012.