Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 25-10-2012
Numero provvedimento: 2215
Tipo gazzetta: Nessuna

D.m. 16 dicembre 2010 – Disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la campagna vendemmiale 2012/2013.

Al fine di corrispondere alle richieste di chiarimento pervenute da parte delle Organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo, in merito all’applicazione del decreto in oggetto, si forniscono di seguito le opportune indicazioni per consentire la corretta rivendicazione delle produzioni vitivinicole provenienti dalla corrente campagna vendemmiale 2012/2013.

Al riguardo, considerato che in taluni casi sono in fase di definizione le operazioni di trasferimento dei dati provenienti dagli Albi dei vigneti ed il relativo allineamento ai dati dello Schedario viticolo di cui all’articolo 21 del D.m. 16 dicembre 2010 e tenuto conto delle disposizioni intervenute con il D.m. 14 giugno 2012, n. 794, relativo al sistema di controllo dei vini Dop e Igp, si forniscono di seguito le disposizioni utili per consentire la rivendicazione per la corrente campagna vendemmiale, nonché le necessarie indicazioni per l’individuazione da parte delle strutture di controllo del livello di gravità delle fattispecie di non conformità previste dai piani di controllo dei vini Dop e Igp recentemente approvati.

Ciò posto, si rappresenta la necessità di permettere la validazione, da parte del sistema informatico territoriale, delle situazioni dichiarative collegate a talune superfici vitate non provenienti dalla fonte Schedario. In tal senso, sarà cura dei conduttori interessati da tali situazioni provvedere, per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), delle Regioni e Province autonome competenti, all’aggiornamento, per singola unità vitata, dei dati relativi agli elementi tecnico-agronomici previsti dai disciplinari dei vini Dop e Igp, mediante nuove funzioni che permetteranno di intervenire sul fascicolo aziendale per completare le informazioni mancanti o incomplete.

Tale necessità risulta propedeutica alle finalità di rivendicazione nonché di controllo previste dal D.m. 14 giugno 2012, n. 794 e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 7, del predetto decreto ministeriale.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine non ostacolare la rivendicazione delle produzioni vitivinicole per la campagna in corso, si precisa che le dichiarazioni di vendemmia e/o di produzione, da presentare entro la data limite del 15 gennaio p.v., potranno far riferimento alle superfici vitate ancora contraddistinte a sistema dal dato dichiarativo, in attesa di validazione.

Riguardo poi al trattamento delle non conformità relative all’attività di controllo di cui al citato D.m. 14 giugno 2012, si ribadisce che anche per le produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale in corso sono da ritenere valide le disposizioni impartite con le circolari ICQRF n. 1403 del 3 novembre 2010, n. 10556 del 5 maggio 2011, n. 19061 del 5 agosto 2011, così come aggiornate con le recenti circolari ICQRF n. 18616 del 4 luglio 2012 e n. 25276 del 1° ottobre 2012.

Inoltre, per quanto concerne le disposizioni di cui all’art. 18, comma 2, del reg. n. 436/09, relativo alla decurtazione proporzionale dell’aiuto comunitario in caso di presentazione di dichiarazioni inesatte o incomplete, tenuto conto dell’esigenza di non penalizzare i produttori che beneficiano degli aiuti previsti dal Piano nazionale di sostegno di cui al reg. n. 1234/07, per motivi non dovuti alla loro responsabilità, sono da ritenere applicabili le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 22 del citato D.m. 16 dicembre 2010, che prevede la non sanzionabilità dei soggetti che provvedono, per quanto di propria competenza, ad adeguare i requisiti territoriali e tecnici dei vigneti in conduzione.

In ultimo, questo Dipartimento ribadisce la necessità e l’urgenza di operare l’allineamento a sistema di cui sopra, al fine di evitare che le predette anomalie, relative a situazioni non ancora aggiornate, possano determinare fattispecie di non conformità riscontrabili in fase di controllo e/o di certificazione da parte delle strutture incaricate.