Reg. n. 607/09, articolo 6, par. 4, 2° capoverso – Deroga alla vinificazione al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata per i vini Igp. Chiarimenti in merito all’applicazione della deroga per l’elaborazione delle tipologie frizzanti e spumanti.
Si fa riferimento alle richieste di chiarimento, pervenute dai produttori che tradizionalmente elaborano le tipologie frizzanti e spumanti di taluni vini Igp al di fuori delle immediate vicinanze della zona delimitata, in merito alla valenza della disposizione derogatoria di cui al reg. n. 607/09, articolo 6, par. 4, 2° capoverso, che consente per i vini Igp, purché lo preveda il disciplinare di produzione, la vinificazione anche al di là delle immediate vicinanze dell’area geografica delimitata fino al 31 dicembre 2012.
Al riguardo, si comunica che tale deroga, sempre che sia prevista negli specifici disciplinari Igp, debba essere intesa applicabile ai prodotti provenienti dalla vendemmia 2012 e precedenti che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano terminato il processo di vinificazione, nonché alle partite destinate ad essere elaborate in vini spumanti e frizzanti al di fuori della relativa zona di produzione, per le quali le ditte interessate stipuleranno appositi contratti entro il richiamato termine del 31 dicembre 2012.