Percentuale minima vitigni nella base ampelografica.
Riscontro la e-mail del 19 ottobre u.s. con la quale è stata trasmessa la nota relativa all’argomento in oggetto, con particolare riguardo alla formulazione della base ampelografica di cui all’art. 2 di taluni disciplinari (es. Vignanello Doc ecc.) laddove viene indicato che un vitigno (es. vitigno Y) può essere presente nei vigneti, ad esempio, in una percentuale massima del 30%, senza peraltro indicare una percentuale minima.
Nel merito della richiesta, nel concordare con le considerazioni formulate nella citata nota, confermo che l’indicazione del limite percentuale sopra indicato è da intendersi riferito esclusivamente alla percentuale massima del vitigno Y, che può essere presente nei vigneti, mentre non essendovi nulla specificato nel disciplinare riguardo alla presenza percentuale minima dello stesso vitigno Y, è da intendersi che tale vitigno possa anche non essere presente nell’ambito della base ampelografica, ovvero che la sua % sia pari a 0.