Richiesta chiarimenti su art. 17 del decreto 13 agosto 2012, contenente le disposizioni nazionali applicative del reg. n. 1234/07 del Consiglio, del reg. applicativo n. 607/09 della Commissione e del D.lgs n. 61/10, per quanto concerne le Dop, le Igp, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta con la quale codesto Comitato ha chiesto chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto, segnalando, in particolare, che taluni Organismi di Controllo esigono, in applicazione della disposizione sopra richiamata, l’apposizione sui cartelli di cantina del riferimento alla certificazione anche per le produzioni ad indicazione geografica protetta.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
L’art. 17, comma 2, ultimo trattino, del D.m. 13 agosto 2012, prevede che, sul cartello fissato ad ogni recipiente presente in cantina, sia dichiarato, «...nel caso dei vini a Dop e Igp il riferimento ai dati identificativi della certificazione rilasciata dall’organismo di controllo incaricato, conformemente alla normativa nazionale emanata in applicazione dell’art. 118septdecies del reg. n. 1234/07...». In proposito, com’è noto, la vigente normativa nazionale (segnatamente, l’art. 15 del D.lgs n. 61/10, art. 1 del D.m. 11 novembre 2011 e art. 6, comma 2, del D.m. n. 794 del 14 giugno 2012) prevede la certificazione delle sole partite atte a dare vino a Do.
Ciò premesso, si precisa che non sussiste alcun obbligo di dichiarare nei cartelli di cui all’art. 17, comma 1, del D.m. 13 agosto 2012, il riferimento alla certificazione anche per le produzioni ad indicazione geografica protetta.