Chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 9 del decreto ministeriale n. 794 del 14 giugno 2012.
Si fa riferimento a quesiti formulati da talune di codeste strutture di controllo in merito all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9 del D.m. 794 del 14 giugno 2012 ed in particolare relativi all’individuazione della figura dei soggetti che operano la vendita di vini Dop e Igp sfusi in contenitori di proprietà dell’acquirente.
A tal riguardo si precisa che le disposizioni stabilite dal citato articolo devono ritenersi applicabili esclusivamente a carico dei soggetti vinificatori e intermediari di vini sfusi, inseriti nel sistema di controllo, che operano la vendita di quantitativi di prodotto sfuso in contenitori di proprietà dell’acquirente presso un punto vendita aziendale.
Si ritiene pertanto di poter escludere, anche alla luce delle disposizioni stabilite dall’art. 1 comma 3 del D.m. 768/94, dalla categoria dei soggetti intermediari di vini sfusi tutti coloro che operano, come attività commerciale al minuto, la mescita dei prodotti vitivinicoli Dop e/o Igp sfusi presso negozi, enoteche, vinerie o altre attività commerciali diverse da quelle connesse alla produzione di vino quali stabilimenti enologici di vinificazione, di commercio all’ingrosso o di imbottigliamento.
In particolare tali soggetti ai sensi del citato decreto ministeriale risultano esonerati dalla tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico e partitari di imbottigliamento.
Appare, tuttavia evidente, che nel caso in oggetto le disposizioni stabilite dalla scheda 1 vinificatore, 1 intermediario di vini sfusi e 1 imbottigliatore relative all’obbligo di comunicazione del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto dei prodotti in questione non possano ritenersi applicabili a carico del soggetto destinatario bensì tale adempimento dovrà essere necessariamente richiesto al soggetto inserito nel sistema di certificazione e controllo che effettua la vendita.