Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 26-09-2012
Numero provvedimento: 24995
Tipo gazzetta: Nessuna

Applicazione nuovo schema di piano dei controlli di cui al decreto ministeriale 14 giugno 2012.

Ripetizione delle analisi dei campioni «rivedibili».

Si fa riferimento ad alcuni quesiti pervenuti da parte di talune Strutture di controllo alla scrivente Direzione generale relativamente alla ripetizione delle analisi chimico-fisiche a carico dei campioni di vino destinati alla Do «rivedibili» alla prima istanza.

In tal senso, l’allegato 3 al decreto ministeriale 14 giugno 2012 precisa che è in capo al soggetto richiedente la ripetizione delle analisi chimico-fisiche, a carico del quale sono addebitate le relative spese, la scelta del laboratorio di analisi tra quelli autorizzati dal Ministero e, come tali, previamente accreditati alla norma UNI CE EN ISO/IEC 17025.

Al fine di fornire una corretta interpretazione della norma di riferimento, si rappresenta quindi che, fatti salvi i controlli analitici di rispondenza di cui alla scheda imbottigliatore del piano dei controlli - per i quali è previsto che gli esami chimico-fisici devono essere eseguiti dallo stesso laboratorio che ha emesso il rapporto di prova allegato alla certificazione d’idoneità della partita - , il soggetto richiedente la revisione di analisi di cui all’art. 4, comma 7, del decreto 11 novembre 2011, potrà scegliere un laboratorio autorizzato dal Ministero e non necessariamente un laboratorio tra quelli inseriti nel prospetto tariffario della Do in uso alla struttura di controllo.

Inoltre, in merito alle procedure di campionamento, stante le disposizioni e le modalità di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 per i vini Do e Ig., si rappresenta che codeste strutture di controllo dovranno eseguire i prelevamenti previsti dai piani dei controlli dei vini, tenendo conto della facoltà del soggetto destinatario del controllo di poter richiedere la revisione d’analisi a seguito di eventuali non conformità elevate in conseguenza delle verifiche previste dal piano dei controlli approvato, dandone contezza nel relativo verbale di prelevamento.

Inoltre, come previsto per i vini a Do, anche per i vini a Ig la struttura di controllo dovrà consegnare al soggetto sorteggiato ai fini del controllo analitico a campione, una delle aliquote prelevate in sede di verifica.