Chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 6, comma 13, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 794.
Si fa referimento a quesiti, formulati da talune strutture di controllo, concernenti le disposizioni stabilite dall’art. 6, comma 13, del decreto ministeriale 14 giugno 2012 concernenti, in particolare, l’applicazione delle possibili deroghe alla comunicazione delle informazioni relative alle operazioni di imbottigliamento nel caso di partite di vini a Do o a Ig, ottenute esclusivamente da uve rivendicate in proprio o in qualità di soci di una cantina cooperativa.
Si rammenta, ad ogni buon fine, che il legislatore, nell’intento di semplificare la gestione burocratica dei soggetti della filiera vitivinicola, ha stabilito - nei casi ivi previsti - la possibilità di comunicare le informazioni di cui all’allegato 8 del citato decreto ministeriale a consuntivo rispetto all’effettuazione dell’imbottigliamento, mensilmente e anche in forma riepilogativa, in alternativa all’ordinaria comunicazione che, seppure consuntiva, deve essere trasmessa entro 7 giorni lavorativi successivi alla conclusione delle operazioni di imbottigliamento.
Per quanto sopra, la deroga prevista all’articolo 6, comma 13, del decreto ministeriale 14 giugno 2012 deve ritenersi applicabile a tutte le aziende cosiddette «verticali» - che operano cioè la rivendicazione delle produzioni direttamente dal proprio potenziale aziendale - nonché alle cantine cooperative che operano la rivendicazione delle uve raccolte e conferite dai propri soci.
Si rappresenta, ad ogni buon fine, che è facoltà dei soggetti sopra menzionati gestire tale rendicontazione per singola partita di vino Do e/o Ig qualora, nell’ambito dei registri ufficiali di cantina, siano contabilmente separate le produzioni derivanti dalla rivendicazione in proprio o derivanti dal conferimento dei soci rispetto alle produzioni eventualmente acquistate da soggetti terzi.