Applicazione dell’art. 6, comma 8, del D.m. 14 giugno 2012 comunicazione delle operazioni di imbottigliamento delle partite di vini Dop e/o Igp – seguito nota prot. n. 23696 del 12 settembre 2012.
Si fa seguito alla nota prot. 23696 del 12 settembre u.s, con la quale questo Dipartimento ha fornito indicazioni relative all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 8, del decreto ministeriale del 14 giugno 2012 nei casi di comunicazione delle operazioni di imbottigliamento.
A tal riguardo si precisa che il comma 8 del citato articolo stabilisce in via prioritaria le tempistiche e le modalità di comunicazione delle operazioni di imbottigliamento dei vini Dop e Igp, ciò al fine di poter garantire alla struttura di controllo la verifica quantitativa delle produzioni destinate alla successiva commercializzazione.
In tal senso si ritene opportuno chiarire che, le disposizioni stabilite dal citato comma 8, debbano essere applicate in ogni caso a consuntivo rispetto all’esecuzione materiale delle operazioni di imbottigliameno, ovvero non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di conclusione delle stesse.
Ciò posto, solo nel caso in cui il predetto termine non dovesse essere rispettato, codeste strutture di controllo, dovranno tenere in considerazione quanto successivamente stabilito dal citato comma 8, ovvero e comunque almeno 3 giorni lavorativi prima della data di trasferimento o di vendita dei prodotti imbottigliati.
Pertanto le aziende imbottigliatrici dovranno comunicare la informazioni contenute nell’allegato 8 del decreto ministeriale n. 794 del 14 giugno 2012 in un’unica soluzione a consuntivo rispetto alla conclusione delle operazioni di imbottigliamento, con l’unica possibile deroga applicabile nel caso in cui questo adempimento non dovesse essere rispettato gestendo tale comunicazione almeno 3 giorni lavorativi prima della data di trasferimento o vendita dei prodotti imbottigliati.
Alla luce dell’interpretazione fornita, qualora il termine dei 3 giorni lavorativi prima della data di trasferimento o vendita, non dovesse essere rispettato, a carico del soggetto imbottigliatore inadempiente dovrà essere emesso apposito provvedimento di non conformità grave, in quanto la fattispecie identificherebbe un presupposto di non sanabilità dell’irregolarità riscontrata.