Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 20-09-2012
Numero provvedimento: 24383
Tipo gazzetta: Nessuna

Attività di controllo ispettivo a carico dei soggetti esportatori di vino sfuso di cui all’art. 8 del D.m. 14 giugno 2012, n. 794.

Si fa riferimento alla disposizione normativa in oggetto relativa all’applicazione del sistema di controllo anche ai soggetti esportatori di vini a Do e ad lg commercializzati sfusi verso altri Stati membri dell’UE o paesi terzi ai quali devono essere applicate «...le attività di controllo ed il prospetto tariffario previste per la categoria vinificatore e/o intermediari».

A tal riguardo, al fine di dare seguito alla disposizione normativa, codeste strutture dovranno integrare i sorteggi già eseguiti, o in alternativa eseguirne specifici - secondo le modalità indicate all’art. 6, comma 5, del citato decreto ministeriale e nelle percentuali indicate nelle relative schede di cui agli allegati 2 e 4 al decreto - dei soggetti esportatori di vino sfuso - siano essi anche vinificatori e/o intermediari di vini sfusi -, individuati tramite le indicazioni riportate in seno alla documentazione di trasporto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 8, deve essere inviata alla competente struttura di controllo entro il giorno lavorativo successivo dall’effettuazione delle operazioni.

Per quanto concerne l’applicazione del tariffario, si precisa che dovrà essere considerata, a carico dei quantitativi esportati, la tariffa pertinente la categoria dei vinificatori tranne nel caso in cui il soggetto esportatore operi, per la Do e/o Ig in questione, la mera ed esclusiva commercializzazione di vini sfusi; in quest’ultimo caso dovrà applicarsi la tariffa relativa alla categoria dell’intermediario di vini sfusi.

Si precisa, ad ogni buon fine, che ai sensi dell’art. 6, comma 7, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, codeste strutture, nel corso delle attività di controllo previste a carico dei vinificatori ed intermediari di vino sfuso sorteggiati, dovranno verificare, se del caso, i requisiti quantitativi e gli adempimenti previsti per le eventuali operazioni di esportazione considerando che tali attività concorrono a determinare le percentuali minime di controllo.