Commercializzazione all’estero di partite di vini sfusi Dop e/o Igp.
Si fa riferimento ad alcuni quesiti formulati da talune strutture di controllo in riferimento all’applicazione delle disposizioni Dop e/o Igp sfusi.
A tal riguardo, si rappresenta che nel caso di commercializzazione all’estero di partite di vini sfusi Docg e Doc per le quali è in uso il contrassegno di Stato come sistema di rintracciabilità, la struttura di controllo dovrà garantire la consegna all’imbottigliatore estero dei contrassegni di Stato necessari al confezionamento della partita di vino oggetto di vendita, riconducibili al relativo certificato di idoneità.
In tal senso, si ritiene opportuno precisare che al fine di garantire la rintracciabilità delle produzioni dovrà essere allegato, alla documentazione di trasporto scortante il prodotto destinato all’estero, anche il certificato di idoneità della partita oggetto di transazione,
Stante quanto sopra nel caso di commercializzazione di partite di vini Doc per i quali è in uso, come sistema di rintracciabilità, il numero di lotto attribuito alla partita certificata e/o nel caso di commercializzazione di partite di vini sfusi ad indicazione geografica il soggetto venditore e/o esportatore dovrà provvedere a fornire alla struttura di controllo le informazioni necessarie all’esecuzione del controllo documentale inoltrando, nei modi e nei tempi stabiliti dell’art. 8 del decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 794, le informazioni relative alla vendita contenute nel documento di trasporto unitamente al riferimento del certificato di idoneità relativo alla partita oggetto di transazione.