Risposta quesito – Applicazione dell’art. 6, comma 8, del decreto ministeriale 14 giugno 2012 comunicazione delle operazioni di imbottigliamento delle partite di vini Dop e/o Igp.
Si fa riferimento ad alcuni quesiti formulati da talune strutture di controllo in riferimento all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 8, del decreto ministeriale del 14 giugno 2012 nei casi di commercializzazione immediata di vini a Dop e/o Igp imbottigliati in recipienti di proprietà del venditore.
A tal riguardo, si precisa che l’obiettivo del legislatore in merito alla modifica delle disposizioni normative finora applicabili, relative alla comunicazione delle operazioni di imbottigliamento, sono state orientate alla semplificazione della gestione amministrativa da parte delle aziende imbottigliatrici interessate al confezionamento di vini Dop e/o Igp.
In tal senso sono state abrogate le disposizioni normative contenute nel decreto ministeriale 2 novembre 2011 ponendo l’obbligo di comunicare a consuntivo le informazioni relative alla pratica di imbottigliamento dei vini Dop e/o Igp.
In particolare l’art. 6, comma 8, del decreto ministeriale 14 giugno 2012 stabilisce che «al fine di rendicontare i quantitativi di vino a Do e Ig imbottigliato, i soggetti imbottigliatori, non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento e comunque almeno 3 giorni lavorativi prima della data di trasferimento o di vendita dei prodotti imbottigliati, comunicano alla competente struttura di controllo tutte le informazioni contenute nel modello di cui all’allegato 8 del decreto ministeriale...».
Dette disposizioni trovano ampia applicazione in molti casi di imbottigliamento di vini Dop e/o Igp con l’unica eccezione, stabilita dal successivo comma 9 del medesimo decreto ministeriale, la quale precisa che «...limitatamente ai casi di urgenza, relativi al trasferimento o vendita di partite di vini, il soggetto interessato effettua comunicazione preventiva di imbottigliamento...».
Ciò posto, al fine di fornire una corretta definizione alle disposizioni normative in armonia con i principi del legislatore e, nel contempo, non arrecare disservizi alle aziende interessate, si precisa che le disposizioni d’urgenza di cui al citato comma 9 devono essere considerate applicabili esclusivamente nel caso di trasferimento di partite di vino presso uno stabilimento enologico di altro soggetto diverso dall’imbottigliatore e nel caso di vendita dell’intera partita imbottigliata identificando, in tal senso, il complesso della partita certificata e non lo specifico lotto attribuito all’operazione eseguita in un singolo giorno.
In particolare, nel caso di imbottigliamento immediato in contenitori di proprietà del venditore, ad esempio la vendita al dettaglio operata presso lo stabilimento enologico al consumatore finale, l’impresa vitivinicola dovrà comunicare le informazioni relative alle operazioni di riempimento e confezionamento dei recipienti secondo le modalità e le tempistiche di cui all’articolo 6, comma 8.