Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 20-07-2012
Numero provvedimento: 10279
Tipo gazzetta: Nessuna

Richiesta di parere sulla detenzione di sostanze acide ad uso tecnologico presso i locali di cantina.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, di pari oggetto, con la quale, in relazione al divieto di cui all’articolo 6, comma I, lettera e), della L. n. 82/06, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di detenere acidi forti (acido cloridrico e acido solforico) negli stabilimenti enologici o nelle cantine, in vista del loro utilizzo sia per la rigenerazione delle resine a scambio ionico impiegate nelle pratiche di stabilizzazione tartarica (in conformità con l’Allegato lA, riga 43 e relativa Appendice n.12 del Reg. n. 606/09), sia per la correzione del pH delle acque di lavaggio destinate agli impianti di depurazione a ciclo biologico e chimico.

In proposito, inoltre, è stato chiesto se sia sufficiente la comunicazione preventiva da inviarsi a norma dell’art. 7 della legge sopra menzionata.

AI riguardo, si fa presente quanto segue.

Si premette che, in linea generale, non può escludersi il rischio che gli acidi sopra menzionati possano essere fraudolentemente impiegati sia, direttamente, per l’acidificazione dei prodotti vitivinicoli, sia, indirettamente, sul saccarosio poi eventualmente aggiunto ai prodotti vitivinicoli, al fine di provocarne l’inversione (cioè la scissione in glucosio e fruttosio) e che, pertanto, gli acidi stessi possano annoverarsi fra le sostanze la cui detenzione è vietata in cantina ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), della L. n. 82/06.

In proposito, tuttavia, si è dell’avviso che il requisito della non idoneità alla sofisticazione o all’inquinamento, richiesto ai sensi del richiamato art. 7, possa ritenersi comprovato se, in ragione dei legittimi impieghi descritti in premessa, comunque effettuati in conformità con le norme in materia igienico sanitaria e ambientale, nel piano di autocontrollo basato sui principi dell’HACCP adottato ai sensi del Reg. n. 852/04, siano descritte le procedure per la detenzione, la rintracciabilità e l’impiego delle sostanze in questione nonché siano stati eseguiti e siano documentabili i controlli effettuati e i provvedimenti posti in essere a seguito di tali controlli.

Ciò premesso, si è dell’avviso che le sostanze in questione possano essere detenute e impiegate nei processi descritti in premessa e che sia necessaria e sufficiente la presentazione dell’apposita comunicazione di cui al già citato art. 7, purché la stessa sia presentata al competente Ufficio periferico di questo Ispettorato, anche mediante fax o posta elettronica, contestualmente all’introduzione di ciascuna partita degli acidi sopra menzionati e rechi le generalità del fornitore, le quantità dei richiamati acidi e i riferimenti al documento di trasporto o alla fattura di acquisto.