Chiarimenti in merito alla dolcificazione di partite di vino Dop certificate.
Si fa riferimento alle richieste pervenute da alcune organizzazioni di categoria vitivinicole in merito all’argomento in oggetto, con le quali in particolare è stato chiesto se le partite di vino Dop già certificate possono essere sottoposte alla pratica della dolcificazione, qualora lo consenta il relativo disciplinare di produzione ed alle condizioni previste dal reg. n. 606/09, AlI. I D, e dalla normativa nazionale applicativa in materia di dolcificazione (D.m. 30 luglio 2003, Allegato l).
Al riguardo, facendo seguito alle determinazioni concordate nel corso della specifica riunione riunione tenuta in data 13 giugno u.s. presso questo Ministero con codeste Organizzazioni ed Enti, si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti In merito alle limitazioni ed alle condizioni per l’espletamento della pratica in questione.
Premesso che tale pratica, ai sensi della citata normativa comunitaria, deve essere effettuata nella regione in cui è stato elaborato il vino o in una zona situata nelle immediate vicinanze (ovvero nella zona di vinificazione descritta all’articolo 5 dei relativi disciplinari, tenendo conto delle eventuali deroghe), si comunica che, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari, la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di vini Dop non esclude la possibilità di effettuare la pratica stessa per le partitt di vino Dop già certificate.
Ciò posto, considerato che la stessa pratica è tale da determinare una variazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche dei relativi vini, lo scrivente ritiene che la partita ottenuta dalla dolcificazione della partita già certificata:
- debba comunque rientrare nell’ambito di uno dei tipi di prodotto relazionati al tenore zuccherino residuo contemplati dallo specifico disciplinare;
- debba essere sottoposta ad un nuovo esame analitico e, soltanto nel caso in cui la dolcificazione sia tale da determinare una variazione del tipo di prodotto (in relazione al tenore zuccherino residuo, tenendo conto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale), deve essere ripetuto anche l’esame organolettico.
Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali per i produttori interessati e per gli Enti ed Organismi preposti alla gestione e al controllo delle produzioni in questione, lo scivente ritiene che, limitatamente all’espletamento degli esami chimico-fisici, possa utilmente essere seguita l’analoga procedura di autocertificazione prevista dall’art. 2, comma 2, del citato D.m. 11 novembre 2011 per gli assemblaggi delle partite certificate.
In tal senso, per la partita oggetto della dolcificazione deve essere prodotta, a cura del detentore entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione di tale pratica, alla competente struttura di controllo apposita autocertificazione, sottoscritta dall’enologo di cui alla legge n. 129/91 - o di altro tecnico abilitato all’esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consente l’effettuazione delle determinazioni analitiche appresso indicate - responsabile del processo di dolcificazione, che attesti per la relativa partita i parametri chimico-fisici stabiliti dall’articolo 26 del reg. n. 607/09 e di quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione.