Chiarimento in merito all’obbligo dell’indicazione della data di scadenza del vino sui contenitori alternativi – D.m. 16 dicembre 1991.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Comitato ha chiesto chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto.
Al riguardo, si fa presente che questo Ispettorato, successivamente all’emanazione della legge n. 82 del 20 febbraio 2006, si è attenuto a quanto indicato dal Dipartimento che legge la presente per conoscenza (già Dipartimento delle politiche di sviluppo) con la nota n. 66466 del 3 novembre 2006.
Peraltro, nel corso dell’istruttoria volta all’emanazione del decreto ministeriale che sostituirà il D.m. 23 dicembre 2009, il Ministero della Salute, su analoga richiesta del menzionato Dipartimento, ha fatto presente che, per gli aspetti sanitari, il D.m. richiamato in oggetto deve ritenersi superato dalla successiva normativa nazionale e comunitaria (D.m. 21 marzo 1973 e successive modifiche e integrazioni nonché reg. n. 1935/04 e reg. n. 10/11).
In tal senso, com’è noto a questo Comitato, è stato predisposto uno schema di decreto per dettare le nuove disposizioni nazionali applicative del regolamento n. 1234/07 del Consiglio e del regolamento applicativo n. 607/09 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore viti vinicolo, in corso di emanazione: il predetto schema di decreto, nel riportare nel preambolo e nell’articolato gli opportuni riferimenti alla normativa poc’anzi citata, nelle disposizioni finali prevede l’abrogazione formale del decreto indicato in oggetto.
Ciò premesso, si è dell’avviso che, specie con riferimento alla problematica in esame, di preminente natura igienicosanitaria, non possano essere più ritenute vigenti le disposizioni del D.m. in questione, essendo necessario e sufficiente che i recipienti siano conformi alla richiamata normativa in tema di materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.
Quanto sopra si ribadisce ai dipendenti Uffici periferici che leggono per opportuna conoscenza, richiamando il contenuto della nota prot. n. 6346 del 7 maggio 2012.