Dealcolizzazione parziale dei vini. Richiesta parere.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, di pari oggetto, con la quale codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità e alle procedure operative da adottarsi per quanto riguarda la pratica in oggetto, prevista soltanto per il vino in conformità dell’Allegato lA, riga n. 40 e relativa appendice n. 10 del Reg. n. 606/09.
Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue, restando inteso che, in relazione agli aspetti connessi con l’estrazione, la detenzione e la circolazione di alcol o di miscele idroalcoliche, gli operatori interessati debbono attenersi anche alle disposizioni concernenti il regime del deposito fiscale e, pertanto, agli adempimenti previsti da tale disciplina, la cui applicazione spetta ai locali Uffici dell’Agenzia delle Dogane.
Analogamente, per quanto riguarda l’aspetto dello smaltimento delle miscele idroalcoliche o dell’alcol ottenuto nel processo di dealcolizzazione parziale, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia ambientale.
Nelle more dell’emanazione di specifiche disposizioni, fatte salve quelle immediatamente applicabili contenute nelle richiamate norme comunitarie, in parte condividendo quanto rappresentato da codesto Ufficio, si rappresenta che: – non sussiste l’obbligo della comunicazione al competente Ufficio periferico, tantomeno in via preventiva, della introduzione in cantina delle specifiche attrezzature atte ad operare la dealcolizzazione parziale nonché dell’esecuzione della pratica stessa;
– sussiste l’obbligo di annotare sui registri di cantina, anche non appositamente istituiti, tenuto conto dell’art. 41, paragrafo 2 del Reg. n. 436/09 e, in particolare, delle lettere b) e c) nonché delle prescrizioni contenute nell’appendice n. 10 dell’Allegato lA del Reg. n. 606/09:
– i quantitativi sia del prodotto da sottoporre a dealcolizzazione parziale (in uscita dal conto ad esso intestato), sia del prodotto dealcolizzato sia, infine, della miscela idroalcolica (o dell’alcol) ottenuta (in entrata, in un conto appositamente da intestare, e in uscita da quest’ultimo allorché tali quantitativi siano destinati in distilleria o allo smaltimento come rifiuto);
– il titolo alcolometrico effettivo e il montegradi del prodotto da sottoporre a dealcolizzazione parziale e del prodotto de-alcolizzato nonché il montegradi della miscela idroalcolica (o dell’alcol) ottenuta;
– nel caso della tenuta della contabilità mediante registri informatizzati, ai sensi dell’art. 45, paragrafo I, ultimo comma, del Reg. n. 436/09, nelle more della registrazione ufficiale entro il termine di 30 giorni fissato dall’art. 13 del D.m. n. 768/94, può considerarsi documento giustificativo attendibile dell’operazione di dealcolizzazione un apposito prospetto compilato immediatamente dopo la fine dell’operazione stessa, purché il prospetto stesso rechi gli elementi di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del predetto regolamento, la data, la firma dall’enologo responsabile (o di altro tecnico qualificato, ai sensi dell’art. 4 del D.m. 30 luglio 2003) e sia, inoltre, comunicato all’Ufficio periferico territorialmente competente, entro il giorno successivo all’effettuazione dell’operazione;
– per quanto riguarda la detenzione e lo smaltimento della miscela idroalcolica (o dell’alcol), si è dell’avviso che debbano essere osservate le norme fiscali e/o ambientali e che, in tal senso, l’art. 6 della legge n. 82/06 sia applicabile solo qualora sono disattese le previsioni di tali discipline: in ogni caso non appare ammissibile l’utilizzo dei documenti di accompagnamento previsti dal già citato Reg. n. 436/09, posto che le miscele idroalcoliche (o l’alcol) non rientrano fra i prodotti vitivinicoli.