Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 24-05-2012
Numero provvedimento: 7436
Tipo gazzetta: Nessuna

Articoli 29 e 39 del reg. n. 314/12 che modifica il reg. n. 436/09 e il reg. n. 555/08. Riscontro richiesta parere.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti dell’11 maggio u.s. di codesta Organizzazione relativa all’interpretazione delle fattispecie enunciate negli artt. 29, par. 1, lettera a), punto i), e 39, par. 1, lettere d), ed e) del reg. n. 314/12, che modifica il reg. n. 436/09 (di seguito denominato Regolamento) e il reg. n. 555/08.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Art. 29 par. 1, lettera a), punto i)

Diversamente dal testo previgente, in tale nuovo articolo del Regolamento si stabilisce l’obbligo, da parte dello speditore, di invio del documento di accompagnamento all’Autorità territorialmente competente per il luogo di carico non più solamente per i vini destinati a diventare Dop, ma anche per i vini destinati a diventare Iop, ovvero vino varietale o di annata nonché per i vini qualificati come Dop, Iop, di annata e varietali che sono trasportati sfusi per essere destinati al condizionamento.

Pertanto, tenuto conto che la ratio della norma mira ad assicurare il controllo dei vini che possono essere ancora oggetto di possibili manipolazioni (considerando n. 32 del Regolamento), si precisa l’adempimento di cui trattasi riguarda tutti i trasporti dei vini sopramenzionati, in qualunque stadio della trasformazione essi si trovino ed indipendentemente dalla destinazione diretta o indiretta al condizionamento.

Si precisa che l’Autorità di controllo del luogo di carico a cui inviare il documento di accompagnamento per i prodotti sopra menzionati è l’Ufficio periferico territorialmente competente dell’ICQRF, così come comunicato alla Commissione UE ai sensi dell’art. 49 del Regolamento.

Art. 39 par. 1, lettere d) ed e)

Si ribadisce quanto già precisato nella Circolare ICQRF prot. n. 6233 del 2 maggio u.s. in ordine agli obblighi previsti in tale articolo: in tal senso, la tenuta di conti distinti nei registri di cantina riguarda i vini varietali ed i prodotti destinati ad essere trasformati in tali vini, anche nel caso in cui questi ultimi siano commercializzati sfusi e destinati ad essere condizionati. Si esclude, quindi, che debbano essere tenuti conti distinti per vini varietali e/o d’annata condizionati. Del resto, un tale presunto obbligo, alla luce del successivo comma 2, non appare logico poiché risulterebbe più restrittivo rispetto alla possibilità di registrare i vini Dop/Igp di diversa origine in un unico conto.