Decreto 11 novembre 2011 – Chiarimenti sul disposto di cui all’art. 3, comma 1, relativo all’individuazione del momento in cui effettuare il prelievo dei campioni per le partite di vino Dop sottoposte ad un periodo obbligatorio di invecchiamento o affinamento obbligatorio, con esclusione dei vini spumanti elaborati in bottiglia.
Si riscontra la nota sopra indicata, con la quale codesta Federazione regionale ha chiesto dei chiarimenti in merito al disposto di cui all’art. 3, comma 1, del D.m. 11 novembre 2011, relativo all’individuazione del momento in cui effettuare il prelievo dei campioni per le partite di vino Dop sottoposte ad un periodo obbligatario di invecchiamento o affinamento, ovvero per la generalità dei vini Dop rossi, nonché per altre particolari tipologie di vini Dop sottoposte ad invecchiamento o affinamento, con esclusione dei vini spumanti Dop elaborati in bottiglia.
Al riguardo,
1. premesso che:
– l’articolo 1, comma 3, del citato decreto 11 novembre 2011, nel confermare quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, del D.lgs n. 61/10, prevede che «La positiva certificazione di cui al comma 2 è condizione per l’utilizzazione della denominazione ed ha validità per centottanta giorni per i vini a Docg, di due anni per i vini a Doc, di tre anni per i vini Doc liquorosi. Trascorsi i predetti periodi di validità, in assenza di imbottigliamento, per le relative partite sono applicabili le seguenti condizioni:
a) entro il termine di un anno a decorrere dalla data di certificazione, i vini Docg devono essere sottoposti ad un nuova certificazione organolettica; trascorso detto termine è da ripetere sia la certificazione analitica che quella organolettica;
b) i vini a Doc devono essere sottoposti ad un nuova certificazione analitica e organolettica»;
– l’articolo 3, comma 1, del citato decreto 11 novembre 2011, relativo alla presentazione della richiesta prelievo campione, tra l’altro prevede che «... La richiesta è presentata, per via informatica, o a mezzo fax, non prima che la partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal disciplinare di produzione per la relativa tipologia regolamentata. Tuttavia, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, la predetta richiesta di prelievo può essere effettuata con un anticipo di 30 giorni rispetto alla scadenza del periodo di invecchiamento o affinamento obbligatorio previsto dagli specifici disciplinari ai fini dell’immissione al consumo della relativa tipologia di vino.»;
2. tenuto conto che:
– per le partite di vini Dop in questione, le specifiche caratteristiche al consumo, generalmente descritte all’articolo 6 dei relativi disciplinari, non sono strettamente connesse al raggiungimento della scadenza del periodo di invecchiamento obbligatorio o di affinamento in bottiglia;
– il richiamato art. 1, comma 3, relativamente all’eventuale ripetizione degli esami analitici ed organolettici in questione, collega espressamente il termine della validità della certificazione all’operazione dell’imbottigliamento,
lo scrivente, nel concordare con l’avviso espresso da codesta Federazione, fatte comunque salve le eventuali disposizioni più restrittive previste dagli specifici disciplinari ed i periodi di validità della certificazione nei termini previsti all’articolo 1, comma 3, del citato D.m. 11 novembre 2011, comunica che per le partite di vino in questione, con l’esclusione delle partite di vini spumanti elaborati in bottiglia, la richiesta di prelievo del campione ed il conseguente rilascio della certificazione possono essere effettuati prima dell’imbottigliamento delle stesse partite.